COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 112 del 05/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/02/2003 CASCINA VALDERA – VADO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 112 del 05/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 02/02/2003 CASCINA VALDERA - VADO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla VADO F.C. con il
quale si deduce il ritardato inizio della gara, oltre il limite di tolleranza, per fatti addebitabili alla
Polisportiva Cascina Valdera, invocandosi per l' effetto la sanzione della perdita della gara a carico
della Società ospitante;
- rilevato dal referto arbitrale che la gara in esame ha avuto inizio con cinquanta minuti di ritardo a
causa della rottura della traversa di una delle due porte del campo di giuoco colpita con una pallonata
da un calciatore nella fase di riscaldamento e che, a seguito dell' intervento di un fabbro che
provvedeva a riparare la predetta porta, l' arbitro ne aveva constatato la regolarità prima dello
svolgimento della gara medesima;
- ritenuto che il ritardato inizio della gara non è pertanto addebitabile alla Società ospitante bensì ad un
caso fortuito verificatosi pochi minuti prima dell'orario fissato, con ciò escludendosi che possa trovare
applicazione l'art. 54 delle N.O.I.F. anche con riferimento al tempo di attesa massimo
P.Q.M.
delibera di:
1) respingere il reclamo;
2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: POL.VA CASCINA - VADO
F.C. 4 - 0
3) di addebitare sul conto della Società VADO F.C. la tassa di reclamo.