COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE/NUOVO TERZIGNO DEL 05.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PAGANESE/NUOVO TERZIGNO DEL 05.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • rilevato che la Società A.C. Nuovo Terzigno, dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 09.01.2003, copia degli atti relativi alla gara Paganese/Nuovo Terzigno del 05.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003; • visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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