COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla Vigor Lamezia con il quale si richiede una riduzione sia dell’ammenda inflitta alla Società, sia della squalifica irrogata al calciatore Giovanni Schettino ; • considerato che la Società reclamante motiva le proprie richieste sul presupposto che i comportamenti tenuti dai propri sostenitori e dai propri calciatori sarebbero da valutare alla luce della “delusione per la sconfitta, sommato alla rabbia per l’aggressione subita e al modo poco ortodosso della Polizia di porvi rimedio, che ha trovato una valvola di sfogo sulle innocenti suppellettili dello spogliatoio che ne hanno fatto le spese” e che il calciatore Schettino avrebbe agito in “reazione sicuramente sbagliata alle angherie subite” e non con un gesto provocatorio; • ritenuto che tutto quanto assunto dalla Società reclamante non trova il sostegno di alcuna prova a fronte di quanto dettagliatamente riferito nel rapporto del commissario di campo che, peraltro, a norma di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. gode di fede privilegiata; • accertata la congruità delle sanzioni irrogate, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Vigor Lamezia Calcio e dispone l’addebito della tassa non versata.
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