COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale
Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo della S.S. Nuova Vibonese con il quale si richiede l’annullamento e/o la
revoca della sanzione della squalifica per una gara del campo di gioco e l’irrogazione in via
subordinata di un’ammenda o in via più graduata della diffida sul presupposto che ambedue le
invasioni del terreno di gioco avrebbero avuto carattere “pacifico”, che il lancio di fumogeni
avrebbero avuto come unico fine quello di festeggiare i propri giocatori, che non
risponderebbe al vero, che, a fine gara, un incaricato del servizio d’ordine avrebbe colpito un
calciatore avversario con un pugno al mento, che non vi sarebbe stata alcuna situazione
idonea a determinare un pericolo per la pubblica incolumità;
• ascoltato il rappresentante della Società reclamante;
• valutato che da un più attento esame dei fatti verificatisi è risultato che effettivamente le due
invasioni sono state effettuate da un singolo sostenitore con intenti pacifici e che il lancio di
fumogeni ha avuto un intento coreografico;
• valutato, altresì, che il pugno con cui un incaricato del servizio d’ordine colpiva un calciatore
avversario si verificava a fine gara (sulla veridicità di tale fatto, in mancanza di prova
contrario, da parte reclamante, vige il principio che il rapporto degli ufficiali di gara gode di
fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.);
• ritenuto, pertanto, che nessuno dei fatti verificatisi appare idoneo a determinare un pericolo
per la pubblica incolumità;
• considerato, conseguentemente, la eccessiva afflittività della sanzione irrogata,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Nuova Vibonese S.r.l., annulla la squalifica del
campo di gioco per una gara ed irroga alla stessa Società l’ammenda di euro 3.000,00 con diffida.
Nulla per la tassa non versata.
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