COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/01/2003 CALCIO POTENZA – MATERA
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 26/01/2003 CALCIO POTENZA - MATERA
Il Giudice Sportivo,
- rilevato preliminarmente che il preannuncio di reclamo, pur non annotato sul C.U. n. 92 del
29 12003, risulta tempestivamente inviato dalla F.C. Matera come da telegramma spedito il
27 12003 alle ore 21.21;
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla F.C. Matera e con il quale si deduce l'irregolare
tesseramento del calciatore Condò Luigi (nato il 21 21978 e tesserato A.S. Calcio Potenza),
invocandosi per l'effetto la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 let a) del C.G.S.;
- vista la nota in data 24 22003 con la quale l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale
comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il calciatore Condò Luigi risulta regolarmente
tesserato in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo dal 30122002;
- ritenuto pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di
cui in oggetto;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Calcio Potenza - Matera
2-1;
3) di addebitare sul conto della società Matera la tassa di reclamo.