COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 122 del 19/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2003 CASARANO S.P.A. – FORTIS TRANI

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 122 del 19/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2003 CASARANO S.P.A. - FORTIS TRANI Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 112 del 5/03/03; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. FORTIS TRANI e con il quale si deduce che la Società CASARANO, a seguito delle sostituzioni effettuate nel corso della gara (segnatamente quella del calciatore n. 7 Boccuini Giuseppe - nato il 5/12/1984 - con il calciatore n. 15 Vergara Giuseppe - nato l' 8/8/1982 avvenuta al 4' del s.t.), avrebbe schierato in campo un calciatore nato dal 1/1/1984, un calciatore nato dal 1/1/1983 e un calciatore nato dal 1/1/1982, contravvenendo alla regola sull' impiego dei calciatori juniores, in relazione alle fasce di età, imposte dal C.U. n. 1 del 5/7/2002 ed invocando per l'effetto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta Società ai sensi dell'nart. 12, 5° comma del C.G.S.; - ritenuto che dal rapporto di gara si evince che, al 4' del s.t., la U.S. CASARANO ha proceduto alla sostituzione contemporanea dei calciatori n. 7 BACCUINI GIUSEPPE e n. 11 RIZZELLO EMMIO - nato il 29/12/1982 - rispettivamente con i calciatori n. 15 VERGARA GIUSEPPE e n. 17 DE PIETRO SANDRO - nato il il 6/01/1984 - continuando in tal modo a schierare in campo sino al termine della gara i 4 calciatori cosiddetti "giovani", in relazione alle fasce di età, previsti dal citato C.U. ed in particolare, oltre ai predetti calciatori, il n. 3 NOVELLINO GIUSEPPE nato il 2/8/1984 (poi sostituito al 18' del s.t. con il n. 18 POKROPEK ROBERT nato il 10/10/1983 ed il n. 9 COSSOLINO GIUSEPPE nato il 3/3/1983; - considerato pertanto che nessuna violazione delle norme in materia di impiego dei calciatori juniores è addebitabile alla U.S. CASARANO P.Q.M. delibera di: 1) respingere il reclamo; 2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio CASARANO - FORTIS TRANI: 1 - 1; 3) addebitare sul conto della A.S. TRANI la tassa di reclamo.
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