COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 122 del 19/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2003 CASARANO S.P.A. – FORTIS TRANI
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 122 del 19/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 02/03/2003 CASARANO S.P.A. - FORTIS TRANI
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 112 del 5/03/03;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. FORTIS TRANI
e con il quale si deduce che la Società CASARANO, a seguito delle sostituzioni effettuate nel corso
della gara (segnatamente quella del calciatore n. 7 Boccuini Giuseppe - nato il 5/12/1984 - con il
calciatore n. 15 Vergara Giuseppe - nato l' 8/8/1982 avvenuta al 4' del s.t.), avrebbe schierato in
campo un calciatore nato dal 1/1/1984, un calciatore nato dal 1/1/1983 e un calciatore nato dal
1/1/1982, contravvenendo alla regola sull' impiego dei calciatori juniores, in relazione alle fasce di
età, imposte dal C.U. n. 1 del 5/7/2002 ed invocando per l'effetto la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara nei confronti della predetta Società ai sensi dell'nart. 12, 5° comma del
C.G.S.;
- ritenuto che dal rapporto di gara si evince che, al 4' del s.t., la U.S. CASARANO ha proceduto alla
sostituzione contemporanea dei calciatori n. 7 BACCUINI GIUSEPPE e n. 11 RIZZELLO EMMIO -
nato il 29/12/1982 - rispettivamente con i calciatori n. 15 VERGARA GIUSEPPE e n. 17 DE PIETRO
SANDRO - nato il il 6/01/1984 - continuando in tal modo a schierare in campo sino al termine della
gara i 4 calciatori cosiddetti "giovani", in relazione alle fasce di età, previsti dal citato C.U. ed in
particolare, oltre ai predetti calciatori, il n. 3 NOVELLINO GIUSEPPE nato il 2/8/1984 (poi sostituito al
18' del s.t. con il n. 18 POKROPEK ROBERT nato il 10/10/1983 ed il n. 9 COSSOLINO GIUSEPPE
nato il 3/3/1983;
- considerato pertanto che nessuna violazione delle norme in materia di impiego dei calciatori juniores
è addebitabile alla U.S. CASARANO
P.Q.M.
delibera di:
1) respingere il reclamo;
2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio CASARANO - FORTIS TRANI:
1 - 1;
3) addebitare sul conto della A.S. TRANI la tassa di reclamo.