COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 900,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 900,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della A.C. Ars et Labor Grottaglie con il quale si censura la eccessività dell’ammenda irrogata in relazione ai fatti contestati; • valutato che la sanzione è stata irrogata a seguito di quanto segnalato nel rapporto del commissario di campo; • ritenuto che il tale rapporto si riportano i comportamenti antiregolamentari tenuti dalla tifoseria della Società reclamante ma non si fa menzione della “idoneità del lancio di petardi a determinare gravi conseguenze”, che costituisce la motivazione in base alla quale il Giudice Sportivo ha determinato l’entità della sanzione; • considerata conseguentemente, l’eccessività dell’ammenda irrogata, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Ars et Labor Grottaglie dispone la riduzione dell’ammenda irrogata da 900,00 euro a 700,00 euro. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it