COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ANGELANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ANGELANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo della A.S. Angelana con cui si censura la eccessività della sanzione irrogata al calciatore Daniele Angeli (squalifica per tre gare) in relazione ai fatti contestati;
• ritenuto che la provocazione rivolta al calciatore Angeli, di cui si fa menzione nel reclamo della A.S. Angelana, non è statain alcun modo comprovata;
• rilevato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.;
• valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla A.S: Angelana e, per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare irrogata al calciatore Daniele Angeli.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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