COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ANGELANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ANGELANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della A.S. Angelana con cui si censura la eccessività della sanzione irrogata al calciatore Daniele Angeli (squalifica per tre gare) in relazione ai fatti contestati; • ritenuto che la provocazione rivolta al calciatore Angeli, di cui si fa menzione nel reclamo della A.S. Angelana, non è statain alcun modo comprovata; • rilevato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; • valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S: Angelana e, per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare irrogata al calciatore Daniele Angeli. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it