COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANO VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRECO CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANO VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRECO CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che la reclamante Bassano Virtus chiede la riduzione della sanzione di due giornate di squalifica inflitta al calciatore Greco Cristian sull’assunto della non volontarietà della condotta violenta accertata dal Giudice Sportivo; • rilevato che dal rapporto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S., risulta per converso che il Greco in azione di gioco ha colpito con una gomitata un avversario al volto; • ritenuto che, per le modalità del fatto, è congrua la sanzione inflitta, in assenza di elementi che possono giustificare la condotta violenta del calciatore nel caso di specie, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata a carico della Società Bassano Virtus.
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