COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ANGRI/PRO EBOLITANA DEL 16.02.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ANGRI/PRO EBOLITANA DEL 16.02.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della U.S. Angri con il quale si è chiesto: a) la revoca della punizione sportiva della perdita della gara Angri/Pro Ebolitana svoltasi il 16.02.2003 con il punteggio di 0-2 con conseguente provvedimento di ripetizione della gara ; b) in subordine la irrogazione dello 0-2 anche a carico della Pro Ebolitana; c) la riduzione della squalifica del campo di giuoco irrogata per cinque gare con obbligo di disputare le stesse in campo neutro a porte chiuse; • lette le controdeduzioni depositate dalla Pro Ebolitana; • ascoltati il Presidente della Società reclamante assistito dal proprio legale ed il legale della Pro Ebolitana, società controinteressata; • preso atto che la difesa della U.S. Angri è basata sul fatto che gli incidenti si sarebbero tutti verificati non per l’esclusiva responsabilità della tifoseria dell’Angri ma anche per la fattiva partecipazione dei sostenitori della Pro Ebolitana e che l’invasione di campo da parte dei tifosi dell’Angri, culminata nell’aggressione di un’occupante della panchina ospite, non si sarebbe in realtà verificata; • preso atto, altresì, della richiesta formulata dalla difesa dell’U.S. Angri di visionare i filmati della partita prodotti dalla stessa; • ritenuto che tali filmati possono essere visionati solo in situazioni espressamente previste dalle Carte Federali prevedendol’art. 31 lett. a4) C.G.S. che le immagini televisive possano essere visionate avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta e l’art. 31 lett. b2) C.G.S. che possano essere utilizzate in casi di condotta violenta dei sostenitori non rilevati dagli ufficiali di gara o nelle relazioni dell’Ufficio Indagini o dei Commissari di campo o speciali eventualmente designati; • rilevato che, nella fattispecie, non ci si trova in nessuno dei casi suindicati trattandosi di comportamenti violenti dei sostenitori di cui è fatta precisa menzione negli atti di gara (arbitro – n. 2 Commissari di campo) e nella relazione dell’Ufficio Indagini; • rilevato, altresì, che la prova negativa cui tende la Società reclamante non appare raggiungibile attraverso la visione del filmato televisivo, non trattandosi nella fattispecie di accertare fatti verificatisi ma fatti non verificatisi; • considerato che dai menzionati atti di gara e dalla relazione dell’Ufficio Indagini è emerso evidente: -che i disordini sono iniziati a causa del comportamento dei tifosi dell’Angri che operavano un fitto lancio di oggetti sui tifosi della Pro Ebolitana –che la sospensione della gara è stata determinata dalla invasione di campo posta in essere dai tifosi dell’Angri uno dei quali colpiva uno degli occupanti la panchina della Pro Ebolitana e poi un calciatore della stessa squadra; -che l’invasione di campo faceva venir meno le condizioni di sicurezza per poter riprendere la gara determinando l’inevitabile decisione di sospensione della stessa; • rilevato che la difesa della Società reclamante non ha fornito alcuna prova diretta a confutare la veridicità degli atti di garae della relazione dell’Ufficio Indagini; • considerato che, dovendosi imputare in via esclusiva alla U.S. Angri la responsabilità della sospensione della gara, non potrà che essere confermata a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; • rilevato che la particolare gravità dei fatti verificatisi è stata congruamente valutata dal Giudice Sportivo nell’irrogazione della sanzione a carico dell’U.S. Angri, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall’U.S. Angri e, per l’effetto, conferma la punizione sportiva della perdita della gara Angri/Pro Ebolitana con il punteggio di 0-2 e la squalifica del campo di giuoco dell’U.S. Angri per n. 5 giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro ed a porte chiuse. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it