COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CISCO COLLATINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA/CISCO COLLATINO DEL 08.12.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CISCO COLLATINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA/CISCO COLLATINO DEL 08.12.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentite le parti nel corso della riunione del 7.3.03, sentito il direttore di gara sig. Santino Morabito nel corso della riunione del 28.3.03, OSSERVA Il Cisco Collatino ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui è stato respinto il reclamo proposto in quella sede dall’odierna reclamante finalizzato ad ottenere la vittoria della gara per 2 – 0, sul presupposto che l’incontro avrebbe avuto un irregolare svolgimento a seguito degli incidenti verificatisi nel primo tempo di gioco per fatti violenti imputabili ai sostenitori della società Casertana. Preliminarmente occorre evidenziare che questa C.D., con provvedimento in data 17.1.03, era stata già chiamata a pronunciarsi sui suddetti fatti violenti con riferimento alla sanzione della squalifica del campo di gioco per tre giornate inflitta dal G.S. alla società Casertana, Con detto provvedimento questa CD aveva ritenuto congruo ridurre detta squalifica, ritenendo che i fatti in contestazione meritassero una sanzione di misura inferiore rispetto a quella inflitta dal GS. La società Casertana ha richiamato in questo procedimento detto precedente, sostenendo che una tale pronuncia dovrebbe essere “anticipatoria” del provvedimento di rigetto del reclamo proposto, in questa sede, dal Cisco Collatino. L’assunto non può essere condiviso. E difatti, con riferimento al provvedimento relativo alla squalifica del campo, il giudizio di questa C.D. è stato finalizzato a valutare la veridicità e gravità degli addebiti e, conseguentemente, la congruità della sanzione inflitta dal GS. In questa sede la C.D. non è chiamata a svolgere un analogo giudizio, ma è chiamata, ai sensi dell’art. 12 del CGS, a stabilire se si siano, o meno, “verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”, e, qualora accertata la loro verificazione, “se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”./ Si tratta, in conseguenza, di un giudizio - diverso, sia pure riferito agli stessi fatti. A detto scopo, questa C.D. ha chiamato a chiarimenti il Direttore di Gara sig. Santino Morabito, il quale ha espressamente dichiarato che: “Escludo che il “cambiamento della gara” avvenuto nel secondo tempo in favore della Casertana sia stato determinato da fatti provenienti dal pubblico e dai giocatori in campo nei confronti dei calciatori del Cisco Collatino ed escludo altresì che i fatti violenti in precedenza verificatisi possano aver condizionato la squadra ospite durante tutto il secondo tempo e sino al termine dell’incontro”. Dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, risulta che i fatti in contestazione, sulla cui verificazione non vi è dubbio e che hanno portato all’irrogazione della sanzione della squalifica del campo di gioco in danno della società Casertana, non hanno viceversa avuto influenza sul regolarità di svolgimento della gara in questione. Ne discende, quindi, che il reclamo non può trovare, esclusivamente per detta ragione, accoglimento, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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