COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/03/2003 MELFI – POMIGLIANO EST

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/03/2003 MELFI - POMIGLIANO EST Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla G.S.Pomigliano Est e con il quale si invoca la punizione sportiva della perdita della gara, non disputatasi per impraticabilità del terreno di gioco, a carico della società Melfi, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del C.G.S. per non aver ottemperato all'obbligo dello sgombero della neve entro le 72 ore precedenti all' inizio della gara medesima, così come disposto dall'art. 60 comma 5 delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 del 572002 del Comitato Interregionale; - rilevato in particolare che, secondo quanto sostenuto dalla società reclamante, la neve sarebbe caduta sulla città di Melfi e dintorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30 di quella domenica con una leggera precipitazione di nevischio nella mezzora successiva e che le operazioni di sgombero avrebbero avuto inizio solo alle ore 14.50; - ritenuto, secondo quanto refertato nei documenti ufficiali della gara, aventi fede privilegiata (referto dell' Arbitro e supplemento, nonchè rapporto del Commissario di Campo), che la neve era caduta sino alle ore 12.00 e che alla verifica delle condizioni del terreno di gioco effettuate prima dell' inizio della gara, alla presenza dei due capitani, si era constatato che sullo stesso vi era uno strato uniforme di circa 45 cm. di neve che lo rendeva impraticabile; - considerato, come si legge nel supplemento di rapporto, che la società Melfi, circa venti minuti prima dell' inizio della gara, si era adoperato con propri addetti per rimuovere la neve senza tuttavia riuscirvi in quanto la neve stessa si attaccava al pallone quando questi rotolava rendendolo come un enorme palla di neve e non permettendo pertanto ai calciatori di giocarlo regolarmente e che anche il Commissario di Campo dava atto, nel proprio referto, che le operazioni di sgombero si erano rivelate inutili "in quanto il fondo risultava a zolle melmose e, lungo le linee laterali ghiacciato."; - ritenuto che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell' Arbitro ai sensi dell' art.60 comma 1 delle N.O.I.F., trattandosi di accertamento di natura tecnica non sindacabile in questa sede, e che, una volta constatato sulla base dei documenti ufficiali che il terreno stesso non era agibile per la presenza della neve, resta da affrontare la questione dell' eventuale responsabilità della società Melfi per non aver ottemperato all'obbligo su di lei gravante; - considerato, in relazione all'eccezionalità dell' evento atmosferico (che ha riguardato peraltro anche altri incontri del medesimo e di altro girone del Campionato Serie D) essendovi una presenza di precipitazione protrattasi fino a tre ore prima dell' inizio della gara e che aveva determinato la presenza di una coltre di neve di circa 45 cm. sull' intero rettangolo di gioco, che ove anche le operazioni di sgombero fossero iniziate nell' immediatezza, il terreno si sarebbe presentato in ogni caso impraticabile in quanto in parte melmoso ed in parte ghiacciato, non permettendo un regolare rimbalzo del pallone e potendo altresì, pregiudicare l' incolumità dei calciatori; - ritenuto quindi che nessun addebito può rimuoversi alla società Melfi per il mancato svolgimento della gara ; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all' effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della G.S. Pomigliano Est la tassa di reclamo.
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