COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/03/2003 ARIANO IRPINO – RUTIGLIANO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/03/2003 ARIANO IRPINO - RUTIGLIANO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 122 del 1932003; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. Rutigliano e con il quale si invoca la punizione sportiva della perdita della gara, non disputatasi per impraticabilità del terreno di gioco, a carico della società Ariano Irpino, ai sensi dell' art. 12 comma 1 del C.G.S. per non aver ottemperato all' obbligo dello sgombero della neve entro le 72 ore precedenti all' inizio della gara medesima, così come disposto dall'art. 60 comma 5 delle N.O.I.F. e dal C.U. n.1 del 572002 del Comitato Interregionale; - rilevato in particolare che, secondo quanto sostenuto dalla società reclamante , il ritardato utilizzo dei propri dipendenti, peraltro in numero insufficiente (nonostante le condizioni meteorologiche che avevano interessato la zona quella domenica) non aveva consentito il tempestivo sgombero della neve; - ritenuto, secondo quanto refertato nei documenti ufficiali della gara, aventi fede privilegiata, (rapporto Arbitro e Commissario di Campo) che, dalla verifica delle condizioni del terreno di gioco effettuate prima dell' inizio della gara alla presenza dei due capitani delle squadre, il rettangolo di gioco si presentava assolutamente impraticabile per la neve abbondante (caduta sino a tre ore prima dell' inizio della gara) ed il ghiaccio e che, nonostante il tentativo di alcuni addetti della società di spalare il terreno, sulla zona aveva ripreso a nevicare rendendo in tal modo vano il lavoro svolto sino a quel momento per renderlo praticabile a ciò aggiungendosi una fitta nebbia che impediva la visuale da una porta all' altra; - ritenuto che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'Arbitro ai sensi dell' art.60 comma 1 delle N.O.I.F., trattandosi di accertamento di natura tecnica non sindacabile in questa sede, e che , una volta constatato sulla base dei documenti ufficiali che il terreno stesso non era agibile per la presenza della neve, resta da affrontare la questione dell' eventuale responsabilità della società Ariano Irpino per non aver ottemperato all' obbligo su di lei gravante; - considerato, in relazione all' eccezionalità dell'evento atmosferico (che ha riguardato peraltro anche altri incontri del medesimo girone del Campionato Serie D), essendovi presenza di una precipitazione protrattasi sino a tre ore prima dell'inizio della gara e poi ripresa quando le operazioni di sgombero erano state effettuate, seppur con esito infruttuoso, e che nessun addebito può rimuoversi alla società Ariano; P.Q.M. delibera; . 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all' effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della società Rutigliano la tassa di reclamo.
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