COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA A.S.C. POTENZA/MATERA DEL 26.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA A.S.C. POTENZA/MATERA DEL 26.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, udito il Presidente della reclamante che ha insistito per l’accoglimento della domanda, osserva: • il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo ritualmente proposto dalla F.C. Matera con il quale si deduceva l’irregolare tesseramento del calciatore Condò Luigi utilizzato nella partita A.S.C. Potenza/Matera e si chiedeva la sanzione sportiva della perdita della partita per 0-2 a carico del Potenza; • il F.C. Matera propone reclamo sostenendo che il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non prendere in considerazione l’orario di presentazione del tesseramento del Condò che ai sensi del C.U. n. 32/A del 14.05.2002 art. 6 doveva avvenire entro le ore 13,00 del 30.12.2002; • va rilevato preliminarmente che il F.C. Matera non deduce espressamente un ritardo nella presentazione del tesseramento, come fatto storicamente accertato, ma si limita a denunciare l’assenza di prova certa in ordine all’orario di presentazione. A tal proposito si osserva che secondo principi generali del diritto applicabili anche al diritto sportivo, l’onere di provare un fatto grava su chi ne afferma l’esistenza; • va detto inoltre che dagli atti dell’Ufficio Tesseramento risulta che il modulo del Condò è pervenuto in data 30.12.2002. Si deve pertanto presumere che sia tempestivamente pervenuto perché in caso contrario l’Ufficio non lo avrebbe ricevuto, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it