COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, osserva: A seguito della disputa della gara in questione, l’arbitro incaricato, con rituale rapporto, comunicava di essere stato costretto al 30’ del II tempo a sospendere per qualche secondo la gara stessa per consentire la rimozione dal campo di un fumogeno lanciato da sostenitori del Potenza; l’assistente, inoltre, riferiva di essere stato pesantemente e reiteratamente insultato dai tifosi del Potenza, i quali avevano anche lanciato al suo indirizzo cinque o sei sassi e due o tre bottigliette: aggiungeva il predetto che un sasso lo aveva attinto in zona lombare determinando “forte dolore”. Tali circostanze venivano sostanzialmente confermate dal Commissario di campo in apposito rapporto, ancorchè manchi un riferimento al sasso andato a colpire l’assistente. Con i motivi addotti a sostegno del reclamo si evidenziava che il lancio del fumogeno non aveva costituito pericolo per l’incolumità pubblica ed aveva rappresentato un occasione isolata di disturbo; si rilevava, inoltre, una "discrepanza" tra le versioni fornite dall'arbitro e dagli altri rapportanti. Ritiene, invece, la Commissione che tale “discrepanza” non è in concreto ravvisabile come si evince da quanto sopra evidenziato: gli assunti proposti sono, invero, pienamente convergenti e depongono per atti di violenza e non solo di mero disturbo. E' appena il caso di rilevare che il Commissario di campo, dalla sua angolazione, può non aver percepito la circostanza più grave rappresentata dall’assistente che in definitiva fu personalmente attinto dal sasso. Equa ed adeguata appare, poi, l’entità e la natura della sanzione applicata che va, quindi, confermata con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo. Si addebita la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it