COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENZA ANTONINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENZA ANTONINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo del Vado F.C. con cui si lamenta l’eccessività della sanzione irrogata a carico del calciatore Antonino Cosenza (squalifica per n. 3 gare); • considerato che le ragioni per le quali è stata irrogata la sanzione sono state contestate dalla Società reclamante in modo generico senza addurre alcuna prova a sostegno; • ritenuto che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Vado F:C. e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata a carico del calciatore Antonino Cosenza. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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