COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 138 del 16/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 MELFI – ANGRI 1927

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 138 del 16/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 MELFI - ANGRI 1927 Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 88 del 2212003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Angri e con il quale si deduce l'irregolare tesseramento del calciatore La Tartara Francesco, nato il 271974 e tesserato A.S.Melfi , invocandosi per l' effetto la sanzione di cui all' art. 12 comma 5 let. a) del C.G.S.; - vista la nota in data 2722003 con la quale la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiara valido il tesseramento in favore della A.S. Melfi del calciatore La Tartara Francesco; - rilevato che le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive ai sensi dell' art.44 comma 6 C.G.S.; - ritenuto pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Melfi - Angri 1-0; 3) di addebitare sul conto della Società Angri la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it