COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 146 del 23.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA ARIANO IRPINO/RUTIGLIANO DEL 16.03.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del 09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 146 del 23.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA ARIANO
IRPINO/RUTIGLIANO DEL 16.03.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del
09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso della Società Rutigliano avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U.
n. 134 del 09.04.2003 di rigetto del reclamo della stessa Società relativamente alla gara del
16.03.2003 tra le squadre Ariano Irpino/Rutigliano, osserva quanto segue:
• la Società Rutigliano, con il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del 09.04.2003,
ha chiesto a questa Commissione di assegnare la vittoria a tavolino per 0-2 all’U.S.
Rutigliano per mancata disputa della gara del 16.03.2003, a causa della neve, in
considerazione della responsabilità della Società ospitante Ariano Irpino, per non avere
ottemperato quest’ultima all’obbligo dello sgombero della neve, a norma dell’art. 60 comma
5 delle N.O.I.F.;
• la Società reclamante, riportandosi ai motivi di cui al reclamo, presentato al Giudice Sportivo,
ha ribadito l’inottemperanza all’obbligo di rendere il terreno di giuoco praticabile da parte
della Società Ariano Irpino, che avrebbe impegnato una sola persona per spalare la neve, fatto
tracciare le linee con calce bianca e non con la carbonella e non avrebbe posto sul campo i
palloni di color rosso;
• il ricorso va rigettato essendo ampiamente condivisibili le motivazioni di cui alla decisione
del Giudice Sportivo impugnata, in quanto, da un lato, la decisione sulla impraticabilità del
campo è di esclusiva competenza dell’arbitro ex art. 60 comma 1 delle N.O.I.F. e, dall’altro,
l’evento atmosferico che ha determinato la mancata disputa della gara deve considerarsi di
tale eccezionalità che nessuno addebito può essere mosso alla Società ospitante;
• le osservazioni contenute nel ricorso della Società Rutigliano, peraltro, non aggiungono
elementi di rilievo ai fini della decisione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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