COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale
Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• rilevato che la Società F.C. Sangiuseppese, dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data
03.04.2003, copia degli atti relativi alla gara Sangiuseppese/Calcio Potenza del 30.03.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti -, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice
Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 02.04.2003;
• visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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