COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. RIETI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LABONIA EUGENIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 28.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. RIETI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LABONIA EUGENIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 28.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo della Società F.C. Rieti S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 28.04.2003; • rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a termini del disposto dell’articolo 32 comma 2 del C.G.S.; • rilevato che il reclamo de quo è stato inviato alla Segreteria di questa Commissione il 06.05.2003, P.Q.M. dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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