COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANTARCANGIOLESE/MASSA LOMBARDA DEL 04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANTARCANGIOLESE/MASSA LOMBARDA DEL 04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: il Giudice Sportivo, come esposto in epigrafe, infliggeva alla Ass. Calcio Massa Lombarda la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 04.05.2003 con la A.S. Santarcangiolese, con la motivazione riportata nel C.U. n. 153 del 05.05.2003. Avverso tale decisione proponeva reclamo (fax del 06.05.2003) la A.C. Massa Lombarda chiedendo l’omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-1). Il reclamo proposto è inammissibile per violazione della lett. d) del disposto del C.U. n. 146/A, relativo all’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre gare e nella fase dei play-off e play-out del Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) 2002/2003. Infatti non risulta adempiuto, da parte della reclamante, l’obbligo di invio di copia del reclamo alla controparte, proceduralmente previsto, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo di cui all’oggetto e, di conseguenza, conferma la impugnata decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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