COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il ricorso proposto dalla Società U.S.B. Caivanese avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo con cui è stato respinto il reclamo diretto a contestare il tesseramento del calciatore, Cantoro Lucas Maximiliano (C.U. n. 153 del 04.05.2003); • preso atto della richiesta di acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento; • valutato che tutte le eccezioni formulate dalla Società U.S.B. Caivanese riguardano le modalità di tesseramento del menzionato calciatore; • ritenuto che le modalità di tesseramento sono attività di stretta competenza dell’Ufficio Tesseramenti e che la valutazione di ogni circostanza inerente a dette modalità è di pertinenza della Commissione Tesseramenti; • preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12 dicembre 2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximiliano precisando in particolare: “La Commissione rileva che i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro) …….. previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. E’ il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono per natura e provenienza atti inoppugnabili. Essi possono ritenersi una sorta di atti politici afferendo alla direzione ed alla cura degli affari sportivi, anche in riferimento alla loro incidenza e riferibilità ai profili sportivi internazionali ed ai rapporti con le federazioni estere. E’ pertanto evidente che essi rientrano nella esclusiva competenza della Presidenza Federale e vanno pertanto considerati definitivi e non sindacabili”; • considerato che non rientra tra le competenze di questa Commissione compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, e, tantomeno accertamenti che si pongano in contrasto con le già emesse decisioni degli altri Organi specificatamente competenti, e che rivestono, nella specie, valore di presupposto fattuale insindacabile (la decisione dell’Organo di tesseramento), e di giudicato (la decisione della Commissione Tesseramenti); • precisato che solo all’esito di una eventuale decisione di revoca/annullamento del tesseramento adottata dai competenti organi (cui, peraltro sembra doversi ascrivere efficacia costitutiva ex nunc) sarebbe possibile per questa Commissione conoscere dei riflessi disciplinari della accertata irregolarità del tesseramento, e delle condotte ad esso riferite; • ritenuto dunque che non può essere ammessa alcuna ulteriore istruttoria, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla Società U.S.B. Caivanese; dispone l’addebito della tassa non versata.
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