COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCITTI LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCITTI LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letto il ricorso dell’A.C. Pro Ebolitana con cui si contesta la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per tre gare effettive al calciatore Incitti Luca, ritenendo particolarmente grave la sanzione inflitta sul presupposto che l’Incitti ha colpito l’avversario con una manata sul viso e non con un pugno al mento, come indicato sul referto arbitrale, senza provocare alcun dolore e conseguenze fisiche e che ciò è avvenuto a seguito di provocazione da parte dell’avversario; • il ricorso va rigettato in quanto il referto arbitrale, da cui risulta che il calciatore Luca Incitti della Pro Ebolitana, a fine gara, ha colpito un calciatore avversario “sferrandogli” un pugno al volto, colpendolo al mento, senza nessuna provocazione, provocando stordimento al calciatore colpito”, è dotato di fede privilegiata a norma dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • la sanzione irrogata appare equa trattandosi di atto di violenza a fine gara, che ha provocato un leggero stordimento al calciatore della squadra del N. Nardò, P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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