COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE E AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE E AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che il reclamo proposto dalla A.C. Ars et Labor Grottaglie avverso la squalifica del campo di giuoco per tre gare e l’ammenda di euro 3000,00 si fonda su una pretesa severità del Giudice Sportivo nella valutazione dei fatti verificatisi prima della gara Grottaglie/Sangiuseppese da addebitarsi a quattro teppisti; • che, per converso, dalle risultanze del rapporto arbitrale i fatti accertati possono sintetizzarsi: 1) nell’aggressione fisica, da parte di almeno 8/10 tifosi della Società Grottaglie al Commissario di campo che ha subito trauma contusivo con prognosi di cinque giorni; 2) nell’aggressione fisica a calciatori della squadra ospitata con calci, schiaffi e ricovero di un calciatore in stato di incoscienza e fuoriuscita di sangue dal naso, rissa verificatasi all’interno della zona di transito degli spogliatoi in assenza assoluta dei dirigenti della squadra; • che la reclamante non ha contestato i fatti così come accertati; • che, tenuto conto delle precedenti diffide, la sanzione appare congrua alla gravità dei fatti, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla Società A.C. Ars et Labor Grottaglie di cui in premessa e dispone l’addebito della tassa non versata.
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