COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 AL CALCIATORE GRACI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIARCIA GIAMPAOLO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CATALANO THOMAS (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 159 del 09.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 AL CALCIATORE GRACI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIARCIA GIAMPAOLO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CATALANO THOMAS (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • esaminato il reclamo della S.S. Nuova Vibonese con il quale, con riferimento alle squalifiche irrogate ai calciatori Giuseppe Graci, Giuseppe Fanelli, Giampaolo Ciarcia e Thomas Catalano, vengono diversamente interpretati i comportamenti tenuti da detti calciatori e, conseguentemente, chiede una riduzione della squalifiche stesse; valutato che: • in relazione al Graci i comportamenti sono tutti indicati a livello di tentativo, salvo il fatto di aver colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria e che, pertanto, la sanzione irrogata appare effettivamente eccessiva; • in relazione al Fanelli l’atto di violenza deve ritenersi posto in essere in un unico contesto e, comunque, non idoneo a provocare danno alla parte lesa visto che la stessa, come risulta dal rapporto dell’assistente, “continuava, senza reagire, a rientrare negli spogliatoi”; • in relazione al Ciarcia l’atto di violenza è stato posto in essere a fine gara e dunque va considerato come equiparato all’atto di violenza posto in essere a gioco fermo; • in relazione al Catalano le giustificazioni addotte da parte reclamante (“frase volgarmente colorita non blasfema e minacciosa”) non possono essere prese in considerazione; • considerato che, mentre per il Ciarcia ed il Catalano le sanzioni irrogate appaiono congrue, per il Graci ed il Fanelli le sanzioni appaiono eccessive in relazione ai comportamenti posti in essere, P.Q.M. accoglie in parte il reclamo della S.S. Nuova Vibonese riducendo la squalifica irrogata al calciatore Giuseppe Graci dal 31.12.2003 al 31.10.2003 ed al calciatore Giuseppe Fanelli da n. 5 a n. 4 giornate di gara. Respinge il reclamo per quanto attiene le squalifiche irrogate ai calciatori Giampaolo Ciarcia e Thomas Catalano. Nulla per la tassa non versata.
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