COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA GROTTAGLIE/FORTIS TRANI DEL 06.04.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 08.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA GROTTAGLIE/FORTIS TRANI DEL 06.04.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 08.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, verificata la regolarità della convocazione della reclamante oggi non comparsa, e rilevato che: • la decisione del Giudice Sportivo che ha respinto il reclamo proposto, in prime cure, dalla Ars et Labor Grottaglie risulta corretto ed immune da vizi, nel riaffermare la insindacabilità delle decisioni dell’arbitro nella sua veste di cronometrista della gara, e, per altro verso, la inammissibilità della prova televisiva in fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 31 lett. a1) e a2) del C.G.S. (errore di persona, fatti di violenza sfuggiti al direttore di gara); • i motivi posti a sostegno dell’odierno gravame si esauriscono, nuovamente, in mere, se pur più dettagliate allegazioni difensive in ordine alla pretesa minore durata del primo tempo della partita (solo 40’), e non scalfiscono, dunque, la correttezza della decisione impugnata e, comunque, la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla quale essa si fonda, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto, disponendo per l’effetto l’addebito della tassa non versata.
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