COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI FRANCESCO AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 160 del 12.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI FRANCESCO AVVERSO LA PROPRIA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 160 del 12.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del procedimento;
• udito il tesserato Ferri Francesco che ha confermato il contenuto del proprio reclamo,
chiedendo sostanzialmente la riduzione della sanzione irrogata;
• considerato che non v’è alcuna contestazione circa la sussistenza del fatto;
• ritenuto, però, che può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione;
• valutato che la sanzione equa ed adeguata ai fatti appare quella di squalifica per tre giornate
effettive di gara,
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dal calciatore Ferri Francesco e determina la sanzione nella misura
di tre giornate effettive di gara.
Si dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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