COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MILAZZO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MILAZZO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, visti gli atti, ascoltato l’assistente della Società reclamante, e ritenuto che: • le deduzioni fattuali poste a fondamento del gravame risultano, invero, insuperabilmente contraddette dagli atti ufficiali (rapporto del direttore di gara e del suo assistente) muniti di fede privilegiata di cui all’art. 31 lett. a1) C.G.S.. Assume, infatti, la S.S. Milazzo che la propria dirigenza avrebbe mantenuto una condotta volta ad evitare ogni violenza, e, comunque, ad attenuarne gli effetti. Al Contrario atti ufficiali individuano, a carico della dirigenza locale, comportamenti quantomeno omissivi, che provocarono sia la mancata chiusura del cancello attraverso il quale sono poi transitati i tifosi locali, sia l’aggressione dell’assistente avvenuta all’interno dello spogliatoio in alcun modo presidiato e vigilato dalla dirigenza; • gli atti ufficiali appaiono, peraltro, del tutto immuni da contraddittorietà e/o vizi logici, sì che la loro piena attendibilità non può essere revocata in dubbio. Le richieste istruttorie sul punto risultano, peraltro, comunque, e radicalmente, inammissibili; • quanto alla doglianza relativa all’entità della sanzione, fermo restando il principio – richiamato anche dalla reclamante – della assoluta tipicità e specificità di ogni fattispecie, e della conseguente impossibilità di operare – in subiecta materia – coretto riferimento a pretesi “precedenti” “identici” o “analoghi” – devesi osservare – in via assorbente – come i fatti commessi risultino di gravità tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione economica particolarmente elevata, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Milazzo, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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