COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, visti gli atti, verificata la regolare comunicazione della odierna riunione alla reclamante oggi non comparsa, e ritenuto che: • il reclamo risulta fondato, esclusivamente, su un’allegazione difensiva giusta la quale il lancio di sassi in danno dell’assistente arbitrale sarebbe stato sostanzialmente casuale, in quanto compiuto da bambini che intendevano unicamente giocare, e su una contestazione in ordine al numero di episodi aventi ad oggetto un lancio di sputi sempre in danno dell’assistente arbitrale (uno quello effettivamente refertato, due quelli richiamati dalla decisione impugnata); • la prima deduzione appare radicalmente infondata in quanto assolutamente in contrasto con la fede privilegiata che, ex art. 31 lett. a1) del C.G.S., assiste gli atti ufficiali, ove immuni da contraddizioni e vizi logici (nella specie il rapporto dell’assistente appare inequivoco nell’escludere la dedotta casualità del comportamento offensivo); mentre la seconda – seppur fondata – risulta priva di ogni sostanziale rilievo, non potendo sortire effettive conseguenze sul piano della graduazione della sanzione; • la sanzione impugnata risulta proporzionata ai fatti accertati sulla scorta degli atti ufficiali, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla G.S. Pomigliano, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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