COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 178 del 03/06/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 01/06/2003 MATERA – MANDURIA SPORT

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 178 del 03/06/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 01/06/2003 MATERA - MANDURIA SPORT Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire tempestivamente, a seguito di riserva scritta, dalla U.G.Manduria Sport, e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara invocandosi ai sensi dell'art.12 comma 1 del C.G.S., a carico della F.C.Matera, la perdita della gara con il punteggio di 0-2; OSSERVA Dai documenti ufficiali della gara di cui in oggetto si evince che al 18° del secondo tempo, il calciatore De Blasio Cosimo (tesserato Manduria) veniva colpito ad una coscia da un candelotto fumogeno acceso, lanciato da alcuni sostenitori locali ( Matera ) che gli procurava un'evidente bruciatura. Nell'occasione doveva essere sostituito e condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata un'ustione di primo grado al cavo popliteo sinistro con prognosi di 5 giorni s.c. Con riferimento a tale evento, la reclamante lamenta l'irregolare svolgimento della gara a causa dell'influenza subita, sotto il profilo della condizione psicologica, dagli altri calciatori ed invoca la sanzione di cui alla prima parte del 1° comma dell'art.12 del C.G.S.. Tale conclusione non può essere condivisa. I documenti ufficiali testimoniano infatti di un unico isolato episodio ( quello appunto in contestazione) e non, come sostenuto dalla reclamante di una pluralità di intemperanze che possano aver influito sulla regolarità della gara tali quindi da smuovere la condizione psicofisica dei calciatori avversari. Deve al contrario, trovare applicazione l'art.12 comma 1 del C.G.S. nella parte in cui recita:"non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori delle società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società". L'episodio da valutare infatti rientra, all'evidenza, sulla previsione della fattispecie sopracitata trattandosi, di episodio unico che ha determinato esclusivamente la sostituzione di un calciatore a nulla rilevando che lo stesso possa essere ritenuto, come altresì dedotto dalla reclamante " punto di forza della squadra". Le responsabilità dell'evento va comunque attribuita, a titolo di responsabilità oggettiva alla F.C. Matera così come si evince dal rapporto arbitrale e, per l'effetto, la stessa andrà punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati al termine della gara. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di infliggere alla F.C.Matera la penalizzazione di 3 punti in classifica 3) di addebitare sul conto della U.G.Manduria Sport la tassa di reclamo.
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