COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 14/12/2002 RUTIGLIANO – CALCIO POTENZA

COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 14/12/2002 RUTIGLIANO - CALCIO POTENZA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 del 18122002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.C.Potenza e con il quale si deduce che nella distinta della squadra avversaria consegnata in copia prima dell'inizio della gara non erano indicati gli estremi dei documenti di identificazione di due calciatori (il n° 4 Saracino Vincenzo ed il n° 6 Zaccaro Lorenzo) che quindi non avevano titolo per prendervi parte, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Rutigliano; - ritenuto che dai documenti ufficiali ed in particolare dal supplemento di rapporto, emerge che successivamente all'identificazione dei calciatori ed alla consegna di copia delle distinte ad entrambe le società, l'arbitro aveva riscontrato che su quella relativa alla U.S. Rutigliano non erano indicati gli estremi dei documenti dei calciatori n° 4 e n° 6 regolarmente esibiti prima dell'inizio della gara e che a tale omissione aveva poi provveduto integrando la distinta stessa con le annotazioni mancanti da lui siglate; - considerato che l'articolo 61 comma 3 delle N.O.I.F. consente di apportare variazioni all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, da trascrivere anche sulla copia di spettanza all'altra società e che, a riguardo l'arbitro ha riferito nel citato supplemento di aver chiesto a fine gara di poter trascrivere le correzioni anche sulla lista in suo possesso al dirigente della A.S.C. Potenza che, tuttavia, si rifiutava; - ritenuto quindi che l'arbitro ha proceduto correttamente all'identificazione dei calciatori indicati nel reclamo adempiendo alle formalità previste dagli artt. 61 e 71 delle N.O.I.F. e che quindi i calciatori medesimi hanno regolarmente preso parte alla gara; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Rutigliano - Potenza 2-0 3) di addebitare sul conto della A.S.C.Potenza la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it