F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ARTT. 62 COMMA 2 N.O.I.F. E 6 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BOLOGNA DEL 28.1.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 314 de1.5.4.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ARTT. 62 COMMA 2 N.O.I.F. E 6 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BOLOGNA DEL 28.1.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 314 de1.5.4.1996). Con atto del 4.3.1996, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. le società F.C. Bologna e A.C. Perugia, perché rispondessero, ai sensi degli art. 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 comma 3 C.G.S., del comportamento dei propri sostenitori, in occasione della gara Perugia/Bologna, disputata iI 28.1.1996 nel quadro del Campionato di Serie B. La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n.314 del 5 aprile 1996 - accertato in base agli atti ufficiali che, dopo un lancio iniziale di oggetti da parte dei sostenitori bolognesi versa quelli perugini, vi era stato, al termine della gara, un nuovo e reciproco getto di svariati corpi contundenti; ritenuto che tale comportamento costituisse di per sé situazione di particolare gravità, attenuata solo dalla brevità ed episodicità dei fatti - infliggeva al F.C. Bologna l'ammenda di L. 4.000.000 con diffida e all'A.C. Perugia quella di L. 2.000.000 con diffida. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. I'A.C. Perugia, sostenendo che i fatti violenti commessi in occasione della gara suddetta erano addebitabili in via esclusiva ai sostenitori della squadra avversaria; che, comunque, la condotta dei propri tifosi non poteva essere inquadrata nell'art. 6 ter C.G.S., ma in quello 6 comma 3, onde, a tacere del resto, era stata applicata illegittimamente, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la diffida. Chiedeva dunque, in via principale, I'appellante, I'annullamento della delibera impugnata o, in subordine, la revoca della diffida. Il gravame è infondato. Per quanto riguarda I'accertamento dei fatti, inutilmente I'A.C. Perugia tenta di stornare da sé le conseguenze della condotta del propri sostenitori, certamente rimasti coinvolti nel lancio di oggetti a fine gara; appare superfluo aggiungerà ulteriori considerazioni a quelle già formulate dalla Commissione Disciplinare circa la pericolosità e la rilevanza disciplinare del citato episodio. Quanto alla sanzione applicata, sia il deferimento che la delibera hanno inquadrato il comportamento dei sostenitori del Perugia nel dettato normativo dall'art. 6 comma 3 C.G.S., non già in quello dall'art. 6 ter, come la società appellante deduce dalla circostanza che, oltre all'ammenda, le è stata inflitta anche la diffida. Ma il rilievo è inconferente, perché se è vero che la diffida è prevista congiunta all'ammenda dall'art. 6 ter C.G.S., nulla impedisce che essa venga, a discrezione dell'Organo disciplinare e ai sensi dell'art. 8 comma 1, applicata anche nei casi regolati dall'art. 6. Nella specie; la Commissione Disciplinare ha tenuto conto dell'entità dei fatti e dei precedenti disciplinari dell'appellante, che giustificano la sanzione complessivamente inflitta. L'appello va rigettato e la tassa relativa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Perugia di Perugia e dispone I'incameramento della tassa versata.
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