F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5O.OOO.OOO CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZlONE ALLA GARA REGGINA/SALERNITRNA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 342 del 26.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5O.OOO.OOO CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZlONE ALLA GARA REGGINA/SALERNITRNA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 342 del 26.4.1996) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla società Reggina Calcio la squalifica del campo di giuoco per una giornata per gli atti di violenza compiuti dai suoi sostenitori nel corso della gara del Campionato di Serie B disputata contro la società Salernitana il 14. aprile 1996. Tale decisione evidenziava che, oltre al deprecabile lancio di oggetti in campo, un sostenitore della Reggina entrava sul terreno di giuoco ma, fortunatamente, veniva bloccato a soli due metri di distanza dall'arbitro da alcuni calciatori della squadra locale e da agenti di polizia; al termine dell'incontro-I'arbitro era colpito con un pugno alla spalla destra da un estraneo, appostato all'ingresso degli spogliatoi; infine una pietra di media dimensione era scagliata contro. l'auto dell'arbitro, che stava lasciando I'impianto sportivo. Avverso tale decisione, pubblicata sul C.U. n. 330 in data 17 aprile 1995, la società Reggina Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la suddetta Lega la quale, con decisione in data 26 aprile 1996, pubblicata sul Com. Uff. n. 342, a seguito di valutazione complessiva dei fatti contestati, revocava il provvedimento disciplinare della squalifica del campo ed infliggeva alla reclamante I'ammenda di L: 50.000.000, con diffida. La società Reggina Calcio proponeva reclamo anche contro tale decisione a questa C.A.F. e limitava la sua richiesta ad una congrua riduzione dell'ammenda comminatale. Nella riunione di questa Commissione in data 13 giugno 1996, interveniva il legale rappresentante della società reclamante, il quale, confermando di non contestare gli episodi evidenziati dalle decisioni, insisteva nella riduzione al minimo dell'ammenda, la quale era più onerosa della sanzione della squalifica del campo, soprattutto in relazione alle condizioni economiche della società. Circoscritto il tema decidendo a tale ultima richiesta, va rilevato che le motivazioni a sostegno del reclamo non hanno alcun fondamento giuridico. La concezione della sanzione disciplinare, pur essendo varie le sue finalità (afflizione, retribuzione, correzione ecc) deve pur sempre considerarsi afflittiva-retributiva; è un provvedimento, cioè, che colpisce la trasgressione in proporzione al mal fatto. In sostanza è questa che viene ad essere perseguita mediante l' inflizione di una sanzione adeguata, che si riversa nella sfera giuridica o patrimoniale del trasgressore. Per la stessa necessità di essere adeguata al fatto, la sanzione deve essere fortemente sentita. Caratteristica dell'effetto sanzionatorio, è dunque, il suo derivare direttamente dalla trasgressione, ed ai fini dell'adeguatezza in parola si deve tenere conto di tutte le circostanze, di maggiore o di minore gravità. La Commissorie Disciplinare ha esattamente determinato l'effetto sanzionatorio in relazione alla minore gravità ritenuta dal Giudice Sportivo, stabilendo di infliggere I'ammenda in luogo della squalifica del campo. La sanzione dell'ammenda è certamente meno grave della squalifica di campo. II legislatore sportivo con le disposizioni dell'art. 8 C.G.S. ha tassativamente indicato le sanzioni da infliggere alle società che violino le norme federali mediante una progressione a seconda della natura e della gravità dal fatto commesso, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Esse iniziano dall'ammonizione fino all'esclusione da manifestazioni sportive ed alla perdita della gara. L'ammenda è considerata meno afflittiva della squalifica di campo. Tale principio, d'altra parte, non ha bisogno di una lunga indagine per riconoscere la sua fondatezza. Invero, la squalifica in esame comporta oneri a carico della società non indifferenti, tra cui, oltre al mancato incasso, vi è il danno economico delle spese per la disputa della gara su un campo lontano da quello proprio, la mancanza dell'apporto affettivo, morale e sostenitore della tifoseria e tanti altri disagi minori. La sanzione dell'ammenda sarebbe maggiormente afflittiva se fosse sproporzionata rispetto al danno della squalifica del campo. Nel caso in esame, I'importo di cinquanta milioni costituisce, un effetto sanzionatorio minore dell'altra sanzione, in quanto non è credibile che una società militante nel Campionato di Serie B non sia in grado di sopportare tale onere, e sarebbe per lei, invece, più sopportabile il danno economico della squalifica del campo. II reclamo, alla stregua delle suesposte considerazioni, deve essere respinto e la tassa versata va incamerata.. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone I'incameramento della tassa versata.
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