F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PIACENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE DELLI CARRI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 478 del 30.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PIACENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE DELLI CARRI DANIELE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 478
del 30.5.1997)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, esaminato il referto dell'arbitro
dell'incontro Piacenza/Cagliari, disputato il 18 maggio 1997 per il Campionato di Serie A,
infliggeva al calciatore Delle Carri Daniele del Piacenza Calcio la squalifica per tre giornate
effettive di gara ed ammonizione, con questa motivazione: "per doppia ammonizione per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di
gara, già diffidato,(quarta, quinta, sesta sanzione); perché, al 40° del secondo tempo, alla notifica
dell'espulsione, urlava più volte parole gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti
dell'arbitro". La competente Commissione Disciplinare, adita dal Piacenza Calcio, confermava la
decisione del primo giudice (Comunicato Ufficiale n. 478 del 30 maggio 1997).
Avverso tale pronuncia è insorto davanti a questa Commissione d'Appello Federale il Piacenza
Calcio insistendo sulle tesi già prospettate nel precedente grado di giudizio e concludendo per la
riduzione della sanzione a due giornate di gara.
L'appello si rivela infondato in tutte le argomentazioni difensive prospettate e, per- tanto, deve
essere respinto.
Come è stato esattamente puntualizzato dalla Commissione Disciplinare, una giornata di squalifica
è derivata dalle ammonizioni ricevute nel corso della gara dal calciatore, il quale già versava m
stato di diffida; le altre due giornate sono invece conseguenti al comportamento ingiurioso ed
irriguardoso tenuto daI Delli Carri nei confronti dell'arbitro che lo aveva espulso e si tratta di
sanzione corrispondente ai canoni retribuitivi costantemente applicati in casi del genere dagli organi
di disciplina.
Non vi è dunque alcuna possibilità di ridurre la durata della squalifica, neppure facendo ricorso alle
circostanze, addotte dall'appellante, quali la particolare tensione nervosa del calciatore e i suoi
precedenti incensurati in materia dì comportamento verso gli Ufficiali di gara: va infatti rilevato che
lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né
attenua i comportamenti antiregolamentari e che la condotta posta in essere successivamente al
provvedimento di espulsione deve essere punita in misura adeguata alla sua gravità.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Piacenza Calcio di
Piacenza ed ordina di incamerarsi la tassa versata.
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