F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PIACENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE DELLI CARRI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 478 del 30.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PIACENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE DELLI CARRI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 478 del 30.5.1997) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, esaminato il referto dell'arbitro dell'incontro Piacenza/Cagliari, disputato il 18 maggio 1997 per il Campionato di Serie A, infliggeva al calciatore Delle Carri Daniele del Piacenza Calcio la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammonizione, con questa motivazione: "per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, già diffidato,(quarta, quinta, sesta sanzione); perché, al 40° del secondo tempo, alla notifica dell'espulsione, urlava più volte parole gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell'arbitro". La competente Commissione Disciplinare, adita dal Piacenza Calcio, confermava la decisione del primo giudice (Comunicato Ufficiale n. 478 del 30 maggio 1997). Avverso tale pronuncia è insorto davanti a questa Commissione d'Appello Federale il Piacenza Calcio insistendo sulle tesi già prospettate nel precedente grado di giudizio e concludendo per la riduzione della sanzione a due giornate di gara. L'appello si rivela infondato in tutte le argomentazioni difensive prospettate e, per- tanto, deve essere respinto. Come è stato esattamente puntualizzato dalla Commissione Disciplinare, una giornata di squalifica è derivata dalle ammonizioni ricevute nel corso della gara dal calciatore, il quale già versava m stato di diffida; le altre due giornate sono invece conseguenti al comportamento ingiurioso ed irriguardoso tenuto daI Delli Carri nei confronti dell'arbitro che lo aveva espulso e si tratta di sanzione corrispondente ai canoni retribuitivi costantemente applicati in casi del genere dagli organi di disciplina. Non vi è dunque alcuna possibilità di ridurre la durata della squalifica, neppure facendo ricorso alle circostanze, addotte dall'appellante, quali la particolare tensione nervosa del calciatore e i suoi precedenti incensurati in materia dì comportamento verso gli Ufficiali di gara: va infatti rilevato che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua i comportamenti antiregolamentari e che la condotta posta in essere successivamente al provvedimento di espulsione deve essere punita in misura adeguata alla sua gravità. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Piacenza Calcio di Piacenza ed ordina di incamerarsi la tassa versata.
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