F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE GALEONE GIOVANNI AVVERSO LA DECLATORIA UI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE INERENTE LA SANZIONE DELLAMMENDA DI L 5.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/LAZIO DEL 15.12.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 300 del 24.1.1597)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ALLENATORE GALEONE GIOVANNI AVVERSO LA DECLATORIA UI
INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
INERENTE LA SANZIONE DELLAMMENDA DI L 5.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO
DELLA GARA PERUGIA/LAZIO DEL 15.12.1996(Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 300 del 24.1.1597)
Con delibera pubblicata sul Com.Uff. n 244 de1.18.12,1996 li Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionate Professionisti infliggeva all' allenatore Galeone Giovanni la squalifica a tutto il 6 gennaio
1997 e,l' ammenda di lire 5 000 000 a sanzione del comportamento tenuto dal tesserato in occaslone
della gara Perugia/Lazio del 15.12.1996.
La cornpetente Commissione Disciplinare adita dai Galeone, dichiarava inammissibile il .proposto
.reclamo per il mancato versamento della prevista tassa (Com Uff n 300 del 24genaio1997)
~ II gravame é fondato. . .
Ed invero Galeone Giovanni ha documentato il tempestivo invio della tassa di reclamo. ..
- L'impugnata delibera ai sensi. dell'art.27 n. 5 C.G.S.; Va quindi, annullata con rinvio alla
Commissione Disciplinare per un nuovo esame.
Per questi motivi la C A F in accoglimento dell' appello come innanzi proposto
dall'allenatore,Galeone Giovanni annulla, ai senst dell'art. 27 n. S.C.G.S:, I'impugnata delibera con
rivio degli atti alla Commissione Disciplinare per I'esame di merito. Ordina la restituzione della
tassa versata.
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