F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA VICENZA/NAPOLI DEL 29.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 9 dell’11.7.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA VICENZA/NAPOLI DEL 29.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 9 dell'11.7.1997) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti in relazione a fatti violenti posti in rilievo dal rapporto arbitrale attribuiti prevalentemente ai sostenitori della S.S.C. Napoli, nel corso della gara di Coppa Italia Vicenza/Napoli del 29 maggio 1997, ha inflitto alla Società Sportiva Calcio Napoli una ammenda di 5 milioni e la squalifica del campo per un una giornata di gara, esecutiva dalla prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale dello stesso Giudice Sportivo. (Comunicato Ufficiale n. 495 del 18 giugno 1997). Pronunciandosi su reclamo della S.S.C. Napoli, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ha ritenuto non persuasive le argomentazioni addotte dalla società scorrente affermando che, in relazione ai fatti denunciati, la sanzione della squalifica del campo per una giornata appariva "non eccessiva". "L'oggettiva gravità del comportamento dei sostenitori della reclamante - afferma la C.D.- i mezzi adoperati, le modalità, la intensità e la destinazione a persone dei lanci di bengala, oltre alla reiterazione nell'intero arco della stagione sportiva, fanno sì che la sanzione si dimostri del tutto adeguata", anche tenendo conto delle diverse situazioni della squadra ospitante e di quella ospite (Com. Uff. n. 9 dell'11 luglio 1997). Con il reclamo presentato contro la citata decisione della Commissione Disciplinare la S.S.C. Napoli ha prospettato articolate controdeduzioni, sottolineando, in particolare, in fatto, due elementi. che, secondo la ricorrente, sarebbero stati inadeguatamente soppesati dalla Commissione Disciplinare: l'aver la S.S. Calcio Napoli posto in essere tutti i mezzi disponibili volti ad evitare ogni incidente; il rilievo di atteggiamenti di "provocazione" di alcuni gruppi di tifosi vicentini consistenti in "cori ingiuriosi con significato di discriminazione territoriale". In diritto la società ricorrente sottolinea la "non inevitabilità" ed automaticità della sanzione della squalifica del campo, pur in presenza di precedenti diffide, sulla base della espressione letterale recata dall'art.6 ter comma 3 C.G.S, che pur ha ad oggetto la diversa e più grave fattispecie (aspetto a quella oggetto della presente causa) di fatti violenti compiuti da gruppi organizzati di tifosi. II Collegio ha, in primo luogo, considerato, per quanto attiene al comportamento della società ricorrente, l'importanza e la puntualità della lettera inviata dalla Società Sportiva Calcio Napoli alle Autorità preposte all'ordine pubblico ed ai Sindaci di Vicenza e di Napoli in data 24 maggio 1997, che può essere positivamente valutata a sostegno della tesi délla ricorrente, laddove si sottolinea che la società ospite (nella gara Vicenza - Napoli in oggetto) ha effettivamente posto in essere ex-ante gli strumenti di prevenzione disponibili. Deve, inoltre, essere, in effetti, valutato, sia pure entro limiti precisi (tali da non giustificare le opposte reazioni), il fattore delle provocazioni con contenuto di "discriminazione territoriale" addebitate dal rapporto arbitrale a groppi di tifosi vicentini. In diritto si può osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, nel caso in cui episodi di violazione dell'art.6 bis C.G.S. siano constatati a carico di società sportive già diffidate con la stessa motivazione è doveroso ponderare la sanzione partendo dalla ipotesi principale della irrogazione della squalifica del campo Non si tratta, tuttavia, di un meccanismo automatico, restando necessaria la valutazione concreta della fattispecie oggetto del giudizio, nei suoi profili oggettivi e soggettivi. Ritiene, in conclusione, questa Commissione che le considerazioni sopra svolte concernenti il comportamento della Società Sportiva Calcio Napoli in sede di prevenzione e la presenza,di fattori di provocazione posti in rilievo nel rapporto arbitrale, consentano di limitare la sanzione ad un ammenda, il cui ammontare, in assenza della squalifica del campo, deVe, per ragioni di equità, essere adeguatamente aumentato. Avendo escluso, nella fattispecie, la sanzione della squalifica del campo, diviene privo di rilevanza, in questa causa, il problema concernente le modalità di applicazione della stessa sanzione, come posto dalla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, convertendo la sanzione della squalifica per una giornata di gara del campo di giunco in quella dell'ammenda di L. 50.000.000. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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