F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 6 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DI SANGRO/FIDELIS ANDRIA DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 3.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 6 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DI SANGRO/FIDELIS ANDRIA DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 105 del 3.10.1997) Con decisione pubblicata nel C.U. n.92 del 24.9.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla A.S. Fidelis Andria l'ammenda di L. 50.000.000, oltre alla diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della gara Castel di Sangro-Fidelis Andria, svoltasi il 21.9.1997 nell'ambito del Campionato di Serie B. Su reclamo della medesima società, la Commissione Disciplinare competente - con la delibera riportata nel C.U. n.105 del 3 ottobre 1997 confermava la decisione impugnata, osservando che talune apprezzabili ma marginali difformità tra il contenuto degli atti ufficiali (nella specie, rapporto di un assistente dell'arbitro) e quello del provvedimento del Giudice Sportivo, non incrinava la valutazione di particolare pericolosità del getto di corpi contundenti all'indirizzo del medesimo, la cui incolumità personale era posta a rischio per la ravvicinata traiettoria degli oggetti. La sanzione inflitta doveva, pertanto, ritenersi proporzionata ed equa. Si appella ora a questa Commissione I'A.S. Fidelis Andria, rilevando come il giudizio di pericolosità (confermato nonostante l'apprezzata diversità delle circostanze di fatto) sia stato formulato dalla Commissione Disciplinare del tutto apoditticamente, non tenendo conto, in particolare, della circostanza che i suoi sostenitori erano appostati ad una distanza molto ravvicinata all'assistente arbitrale; con la conseguenza che, se realmente avessero avuto l'intenzione di colpirlo, non avrebbero fallito il bersaglio. Ma se, come appariva evidente, non v'era stato pericolo reale per l'ufficiale di gara, la sanzione inflitta doveva ritenersi eccessiva. Sfuggiva, sostanzialmente, l'iter logico che aveva condotto alla applicazione congiunta dell'ammenda e della diffida, laddove, in casi analoghi ed anche più gravi, era stato ben diversamente deciso. Era quindi chiesta la sostituzione della sanzione inflitta con una diversa e, comunque, meno grave. L'appello può essere accolto nei limiti ora indicati. Posto, infatti, che correttamente nelle precedente istanze disciplinari è stata valutata la pericolosità della condotta violenta tenuta dai Sostenitori dell'A.S. Fidelis Andria (apparendo paradossale l'affermazione che il collaboratore dell'arbitro non sia stato colpito per una precisa scelta di mira; e non avendo, peraltro, alcuna rilevanza le modeste discrasie di misurazione sulle distanze raggiunte dai corpi contundenti scagliatigli contro), non appare tuttavia dubitabile che, per una ponderata valutazione del fatto e per una giusta sua equiparazione ai trattamenti riservati a casi analoghi, la sanzione debba equamente ridursi a L. 30.000.000 di ammenda, ferma restando la già inflitta diffida. Accogliendosi in tali termini l'appello, deve essere disposta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andra (Bari), riducendo a L. 30.000.000 con diffida la sanzione già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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