F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000 INFLITTALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 C.G.S. E 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIAIFIDELIS ANDRIA DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 142 del 7.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI
L. 40.000.000 INFLITTALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 C.G.S. E 62
COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIAIFIDELIS ANDRIA DEL
19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 142 del 7.11.1997)
Per le intemperanze poste in essere da suoi sostenitori nel corso della gara con il Foggia Calcio del
19.10.1997 l'A.S. Fielis Andria veniva sanzionata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti con I'ammenda di Lit. 60.000.000 con diffida.
Su ricorso della società punita la Commissione Disciplinare deliberava di ridurre l'ammenda a Lit.
40.000.000 (Com. Uff. n. 142 del 7 novembre 1997). L'A.S. Fidelis Andria ha proposto appello a
questo Collegio chiedendo
l'annullamento della sanzione e in subordine la riduzione dell'ammenda "alla misura minima
ritenuta di giustizia".
L'appellante si è dapprima dilungata nell'istituire raffronti tra i provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo a carico di varie Società, per dedurne che sarebbe stata trattata "iniquamente"; così
opinando, si è dimenticato il costante insegnamento di questo Collegio, secondo il quale in sede di
quantificazione delle sanzioni non si possono e non si devono istituire raffronti con altre fattispecie,
avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari che non
consentono comparazioni.
L'appello, dopo la trascrizione integrale tanto dei motivi proposti a sostegno del gravame contro la
delibera del Giudice Sportivo che della decisione della Commissione Disciplinare, si sviluppa
articolandosi su quattro mezzi di ricorso, peraltro identici a quelli già discussi nella precedente fase
del giudizio, che si rivelano tutti infondati.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dall'art. 6 ter C.G.S. e falsa
applicazione dall'art. 62 n. 2 N.O.I.F..
Secondo la Fidelis Andria non sussistevano nella fattispecie i presupposti della violazione del
divieto di cui all'att. 6 bis n. 1 C.G.S., sicchè non poteva trovare applicazione la sanzione per
responsabilità oggettiva prevista dal n. 1 dall'art. 6 ter..
E' palese l'equivoco nel quale è incorsa l'appellante, in quanto il richiamo agli articoli 6 bis e 6 ter 8
del tutto fuori luogo. La responsabilità oggettiva della società per il comportamento dei propri
sostenitori è sancita dell'art. 6 n. 3 C.G.S.: quando i fatti, anche violenti, riferibili ai. "tifosi" di una
squadra sono riportati e descritti nei rapporti degli Ufficiali di gara si instaura il procedimento ai
sensi dall'art. 25 n.1 dello stesso Codice (altre norme, invece, regolano il rito da applicare per i fatti
previsti negli articoli 6 bis e 6 ter, secondo il disposto,dell'art. 6 quater n. 1 ).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio generale. fissato nell'ordinamento
italiano della predeterminazione della paria, con conseguente violazione del diritto alla difesa.
Sul punto la Commissione Disciplinare ha fornito motivazione congrua, che questo Collegio
ribadisce e fa propria, aggiungendo che non è dato comprendere perchè dalla mancata
predeterminazione dei minimi e dei massimi delle pene deriverebbe la violazione del diritto alla
difesa, che, tra l'altro, la società appellante mostra di avere ampiamente svolto.
Ne sussiste alcuna delle ipotesi previste dell'art. 16 n. 1 lettera, a) C.G.S. per investire la
competenza della Corte Federale.
Con il terzo motivo si contesta l'applicazione dell'aggravamento di pena per effetto della recidiva,
che secondo l'opinione dell'appellante dovrebbe escludersi nella fatti specie, potendo ricorrere solo
nel caso di responsabilità personale a titolo di dolo o colpa.
AI contrario va ribadito che l'inasprimento delle sanzioni disciplinato dell'art. 11 C.G.S. trova
applicazione nei confronti di chi (società o tésserato) dopo essere stato in precedenza punito incorra
in una successiva violazione della medesima indole, senza che si possa distinguere, per le Società,
tra responsabilità diretta od oggettiva: il tenore inequivoco della norma non offre possibilità di
diversa interpretazione. e d.'altronde la sua ragione giustificatrice (che a quella di sanzionare più
gravemente la reiterazione delle violazioni regolamentari) verrebbe ad essere vulnerata nell'ipotesi
di esclusione per i casi di responsabilità oggettiva.
II richiamo contenuto nella decisione della Commissione Disciplinare all'att. 11 n. 3 C.G.S.
(effettuato allo scopo di rafforzare il convincimento già espresso sull'applicabilità dell'istituto della
recidiva anche per i fatti sanzionati a titolo di responsabilità oggettiva) non legittima la conseguenza
che pretende di trarne l'appellante: nari è quello, infatti, l'unico caso di ricorrenza della recidiva per
una società che sia chiamata a rispondere a.titolo di responsabilit8 oggettiva, perchè la norma fa
riferimento ad una violazione specifica (quella alla disposizione sancita dell'art. 1 n. 2 C.G.S.),
senza peraltro con ciò voler escludere la regola generale, di cui si è detto, dall'art. 11 n. 1.
Su questo punto, che non offre dubbi di interpretazione, si ravvisa inaccoglibile la richiesta di
esame da parte della Corte Federale.
L'appellante lamenta poi che la recidiva abbia trovato applicazione quando sul precedente
provvedimento sanzionatorio non era ancora intervenuta una decisione definitiva, stante la
pendenza di gravame, dimenticando che le punizioni irrogate dagli Organi della Giustizia Sportiva
sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato reclamo (art. 12 n. 12
C.G.S.).
Infine, con l'ultimo motivo di gravame si chiede la riduzione della pena in applicazione dall'art. 6
ter n. 6 C.G.S.; in quanto la società ha sporto denuncia contro ignoti per il più grave degli atti di
intemperanza verificatisi in campo ad opera dei propri sostenitori.
Orbene, per l'applicazione dell'attenuante occorre che la società fornisca la prova della "effettiva
collaborazione prestata nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti" ed è evidente che il
concreto contributo nella ricerca del responsabile non può risolversi nell'atto burocratico costituito
dalla presentazione di una denuncia contro ignoti.
La pena pecuniaria, già oggetto di generosa riduzione da parte della Commissione Disciplinare, non
può pertanto subire ulteriore diminuzione.
II rigetto del reclamo comporta l'incameramento della tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fidelis
Andria di Andria (Bari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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