F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 60.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/PERUGIA DELL’1.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 266 del 20.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI
L. 60.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS
ANDRIA/PERUGIA DELL'1.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 266 del 20.2.1998)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in ordine alla gara del Campionato di
Serie B Fidelis Andria/Perugia dell' 1.2.1998, ha inflitto all'A.S. Fidelis Andria l'ammenda di lire
60.000.000 con diffida, per una serie di comportamenti del pubblico di grave indisciplina con
caratteristiche di pericolosità rispetto alla sicurezza delle persone sul campo e, in particolare, come
emerge dal rapporto arbitrale, pericolosi per L'Arbitro, per i suoi Assistenti e per un calciatore del
Perugia.
Contro le decisioni del Giudice Sportivo I'A.S. Fidelis Andria proponeva ricorso alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che, esaminati gli atti ufficiali e la motivazione
del ricorso, perveniva alla conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (Coni. Uff. n. 266
del 20 febbraio 1998).
Con l'appello presentato a questa C.A.F. I'A.S. Fidelis Andria ripropone le argomentazioni e
motivazioni già addotte dinanzi la Commissione Disciplinare, concludendo con la richiesta di
annullamento o riduzione della sanzione inflitta.
Si rileva, in primo luogo, da parte della ricorrente, che la sanzione appare incongrua e
sproporzionata se posta in raffronto con episodi analoghi (in particolare cita Verona/Salernitana e
Treviso/Cagliari).
La disparità di trattamento lamentata non appare sorretta da adeguate argomentazioni e, per altro
verso, deve condividersi il richiamo, già recato dalla decisione della Commissione Disciplinare, alla
autonoma valutazione, da parte degli Organi di giustizia sportiva, di ogni fattispecie.
Del resto, qualora la disparità di trattamento possa ricondursi alla fattispecie di discordi o
inconciliabili interpretazioni di norme dell'ordinamento sporti4o calcistico, il rimedio è offerto dal
procedimento dinanzi alla Corte Federale, di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) C.G.S.. In ogni caso
l'ipotesi è accademica in quanto non sembra sussistano argomentazioni adeguate a proporre, sia
pure in astratto, una ipotesi come quella richiamata.Nell'atto di appello si afferma, poi; la falsa
applicazione dall'art. 11 comma 1 C.G.S in materia di recidiva, a fattispecie di responsabilità
oggettiva, come quelle prèviste dagli art. 6 è 6 ter del Codice di Giustizia Sportiva: rispetto a questo
motivo di gravame è persuasiva la valutazi0ne compiuta dalla Commissione Disciplinare secondo la
quale l'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva si applica a tutte le ipotesi di responsabilità.
(diretta, oggettiva o presunta)
e deve, quindi, ritenersi applicabile ai fatti di cui è causa. Non può, infine, essere accolta la tesi
della ricorrente in virtù della quale la mancata predeterminazione di un massimo di ammenda da
parte dall'art. 6 ter C.G.S. si porrebbe in contrasto con principi generali dell'ordinamento.
E', in primo luogo, da ritenere insussistente la rilevanza della questione per la soluzione della
fattispecie in esame; le sanzioni inflitte in relazione ai fatti esposti dai documenti ufficiali sono, in
effetti, da ricondurre al precetto fondamentale dall'art. 6 C.G.S..
Si deve osservare, in ogni caso, che la discrezionalità riconosciuta dall'Ordinamento Sportivo agli
Organi di giustizia sportiva quanto alla graduazione delle sanzioni appare del tutto coerente con le
peculiari caratteristiche sia del diritto sportivo sostanziale; sia delle norme di organizzazione e
procedimenti della giustizia sportiva; il richiamo ad un contrasto con principi generali
dell'ordinamento non appare in alcun modo fondato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto ' dall'A.S. Fidelis Andria di
Andria (Bari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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