F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRICARICO FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRICARICO FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998) II Torino Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 2 del 3 luglio 1998, relativa alla conferma della sanzione della squalifica per due giornate di gara comminata al calciatore Tricarico Fabio dal Giudice Sportivo di detta Lega perché "a giuoco fermo colpiva un avversario con una gomitata al volto" in occasione della gara Perugia/Torino del 21.6.1998. Sostiene la ricorrente che nessuna volontarietà era possibile attribuire al gesto puramente istintivo del Tricarico mentre, ai fini dell'attenuazione della sanzione, doveva considerarsi che il fatto si era verificato quando stava per essere battuto un calcio d'angolo, quindi in fase di giunco, come altre volte ritenuto in decisioni pronunciate da questo organo; conclude chiedendo la riduzione della squalifica a una giornata. Ritiene la C,A.F. che la tesi della involontarietà del fatto non può trovare accoglimento in quanto dal referto risulta che il Tricarico agì deliberatamente nel colpire l'avversario. Né può fondatamente contestarsi che la gomitata al volto sia stata inferta dal Tricarico a giuoco fermo, tale dovendosi considerare a termini di regolamento la fase che, dopo l'uscita del pallone dalla linea di fondo, precede la ripresa del giunco con l'esecuzione del calcio d'angolo: dal rapporto dell'arbitro risulta che è stato appunto in quel frangente, cioè a giunco fermo, che Tricarico colpì l'avversario. In conclusione, le modalità del fatto non consentono l'invocata riduzione della squalifica. Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Torino Calcio di Torino ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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