F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 1 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 25.9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 1 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 98 del 25.9.1998) L'A.C. Cesena proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 79 del 16.9.1998, con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva irrogato al calciatore Agostini Massimo, tesserato per il Cesena, la sanzione nella squalifica per tre giornate effettive di gara per frasi ingiuriose ed irriguardose rivolte all'arbitro ed al designatore (sanzione aggravata in considerazione della qualifica di capitano del calciatore). La competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 98 del 25 settembre 1998, respingeva il reclamo. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l'A.C. Cesena, la quale contesta la qualificazione di "plateale" attribuita alla condotta del calciatore; la pluralità delle frasi irriguardose; la non congrua valutazione della qualifica di capitano essendosi l'episodio verificato a fine gara. Conclude chiedendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate. II ricorso della società non può trovare accoglimento. Invero, al di là delle disquisizioni sulle proprietà e congruenze del lessico utilizzato nella decisione impugnata, è dato incontrovertibile quello della ingiuriosità ed irriguardosità del frasario adoperato dal capitano-calciatore che proprio nel contesto circoscritto in cui si è svolto evidenzia l'estrema gratuità delle offese, che quindi non possono non assumere una rilevante apprezzabilità sotto il profilo disciplinare. Per quanto concerne l'aggravamento per la qualifica rivestita dal calciatore, si osserva, oltre la scarsa pertinenza del precedente richiamato, che lo stesso non necessita di particolare modalità del comportamento e dell'ambiente essendo piuttosto un effetto naturale conseguente, quasi incorporato, nella qualifica rivestita che svolge il ruolo di fattore obiettivo di potenziamento di facoltà e di doveri. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Cesena di Cesena ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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