F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINOUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. – Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINOUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. - Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per cinque giornate effettive di gara il calciatore Rossi Sebastiano perché, nel corso della gara Milan/Perugia del 17.1.1999, "al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva con una manata violenta sul viso un calciatore avversario, facendolo cadere a terra e rendendo necessario il successivo intervento dei sanitari; di poi, alla notifica della conseguente espulsione, si avvicinava all'arbitro, gli afferrava, tirandolo, il colletto della divisa e pronunciava con tono minaccioso una frase fortemente intimidatoria; entità della sanzione determinata in considerazione del contenuto di particolare violenza fisica e di minacciosa aggressività, palesato dal complessivo comportamento del tesserato" (Com. Uff. n. 245 del 20 gennaio 1999).
La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dell'A.C. Milan (Com. Uff. n. 264 del 29 gennaio 1999).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.C. Milan, deducendo che: 1° - la condotta del calciatore merita di essere sanzionata previa applicazione del beneficio della continuazione; 2° - non è stata tenuta presente l'abituale correttezza del calciatore; 3° - la condotta del calciatore deve essere qualificata quale "reato di impeto"; 4° - in casi analoghi sono state inflitte sanzioni di minore entità; 5° - non è stata considerata la sua effettiva e provata totale mancanza di conseguenze dannose.
L'appello è infondato e pertanto, deve essere respinto.
In relazione al primo, al secondo e al terzo argomento deve rilevarsi che la Commissione Disciplinare ha tenuto conto delle circostanze richiamate, tanto che ha rilevato come "il cumulo materiale delle pene relative ai singoli episodi (atto di violenza nei confronti di un avversario, strattonamento del colletto della divisa dell'arbitro e frase intimidatoria nei confronti dello stesso) avrebbe comportato l'adozione di una squalifica più grave".
Quanto al quarto argomento, la Commissione Disciplinare ha correttamente affermato che "il richiamo a precedenti decisioni è irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto tra episodi diversi ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni".
Riguardo al quinto argomento si osserva che la gravità del fallo e la potenziale pericolosità dello stesso giustifica la sanzione irrogata anche in assenza di una effettiva conseguenza grave per il calciatore colpito e tenuto presente il precedente comportamento dell'autore della scorrettezza.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Milan di Milano e dispone I'incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINOUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. – Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999)"