F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 25 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATALANTA/LECCE DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 25 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATALANTA/LECCE DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999) All'esito della gara Atalanta/Lecce, disputata il 6.1.1999 nell'ambito del Campionato di Serie B e terminata con il punteggio di 2 a 1, I'U.S. Lecce proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva in sostanza esercitato per quattro volte la facoltà di sostituire i propri calciatori. Chiariva che al 29' del secondo tempo l'Atalanta Bergamasca Calcio, approfittando dell'interruzione di gioco conseguente all'ingresso in campo dei suoi sanitari autorizzati dall'arbitro a soccorrere il calciatore n. 11 Zanini Nicola rimasto a terra procedeva alla sostituzione del calciatore n. 27, Doni Cristiano, con quello n. 4, Piacentini Giovanni; che l'arbitro autorizzava il cambio, che si formalizzava all'altezza della linea mediana del campo, con l'uscita dal recinto di gioco di Doni e l'ingresso di Piacentini; che trascorsi ben quarantacinque secondi dalla sostituzione, durante i quali il gioco era rimasto fermo sempre per l'infortunio occorso al giocatore Zanini, il dirigente accompagnatore dell'Atalanta si recava nuovamente dal "quarto uomo" e segnalava un'altra sostituzione, che vedeva ad oggetto non più il Doni, che rientrava, ma l'infortunato Zanini, rimpiazzato dal gi8 indicato Piacentini; che l'arbitro annotava sul taccuino il cambio, facendo riprendere il gioco. Denunciava quindi che l'Atalanta, avendo usufruito di tutte le sostituzioni consentite, ne aveva illegittimamente revocato una per poter proseguire la gara in undici uomini. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 246 del 20 gennaio 1999 respingeva il reclamo e omologava il risultato. La decisione veniva però annullata dalla competente Commissione Disciplinare adita dell'U.S. Lecce - che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 271 del 5 febbraio 1999, nell'accogliere il relativo reclamo, infliggeva all'Atalanta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2. Propone appello la società Atalanta Bergamasca Calcio, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L'appello è fondato. Ed invero, argomentando dagli atti ufficiali, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'arbitro nei due supplementi di rapporto inviati al Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare afferma che la prima sostituzione (quella di Doni con Piacentini) ebbe a perfezionarsi, avendola l'arbitro annotata sul suo taccuino; che la asserzione del Direttore di gara - di non ricordare di aver dato in qualche modo il suo assenso alla sostituzione - deve considerarsi di nessun rilievo, dovendo tale assenso presumersi anche in mancanza di precisi ricordi giacché può essere espresso "... in qualsiasi maniera, essendo libera la forma che può assumere a norma di regolamento; che, conseguentemente, l'ulteriore cambio fu illegittimo, ed inficiò la regolarità dell'incontro. Osserva la C.A.F. che dal rapporto arbitrale e del quarto ufficiale di gara risulta incontestabilmente che al 29' del secondo tempo dell'incontro, a giunco fermo per l'infortunio subito dal calciatore Zanini dell'Atalanta, il Dirigente accompagnatore della squadra bergamasca chiedeva di poter sostituire il calciatore Doni con Piacentini. II quarto ufficiale segnalava il cambio con il tabellone luminoso. L'arbitro chiariva, nei supplementi di rapporto a lui richiesti, che vedeva avviarsi il Doni verso la linea laterale, ma che però non verificava la sua uscita o meno dal campo, né l'eventuale ingresso del Piacentini, preoccupato com'era di controllare le condizioni del calciatore Zanini; che alla fine, avendo autorizzato il trasporto fuori campo dell'infortunato, portandosi verso le panchine, aveva constatato che il Doni e il Piacentini erano fermi vicino alla linea mediana; che aveva allora chiesto spiegazioni, e che l'accompagnatore dell'Atalanta aveva fatto capire che intendeva sostituire non più il Doni, ma l'infortunato Zanini - non più in grado di riprendere - sempre con il Piacentini; che aveva dato il suo assenso facendo così riprendere il gioco. II quarto ufficiale precisava che il Doni aveva sulle prime lasciato il terreno di gioco, ma era stato poi richiamato dai suoi dirigenti proprio quando stava per sedersi in panchina, avendo la società deciso diversamente; allegava copia del tagliando della società Atalanta, dal quale risultava annotato - come uscente - il Doni, il cui nome era stato poi cancellato e sostituito con l'indicazione di quello di Zanini. Anche l'arbitro chiariva che sul suo tesserino aveva riportato, non appena visto il tabellone luminoso esposto dal quarto ufficiale, il n. 4, riferentesi al Piacentini, in sostituzione del n. 27, e cioè il Doni, e di avere apportato la correzione dopo la nuova decisione dell'accompagnatore dell'Atalanta. La Regola 3, comma 5, lett. b) delle Regole di Giuoco consente al calciatore di riserva di potere entrare sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore solo dopo aver ottenuto un cenno di assenso dell'arbitro; la successiva lettera f) chiarisce altresì che la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra sul terreno di gioco (e quindi successivamente al cenno di assenso arbitrale). La Lega Nazionale Professionisti, con circolare n. 6 del 13.7.1998, ha diffuso norme di attuazione della espressa Regola, sottolineando che la sostituzione si articola in pratica in tre fasi: a) richiesta di sostituzione espressa con la consegna al quarto ufficiale del tagliando sul quale sono stati indicati il sostituto ed il sostituito; b) segnalazione del quarto ufficiale all'arbitro a mezzo del tabellone luminoso; c) presa d'atto dell'arbitro, e sua autorizzazione al cambio. Nel caso che occupa, l'arbitro ha dichiarato di non ricordare di avere o meno fatto cenni di assenso alla sostituzione di Doni. E però è chiaro che la lealtà del Direttore di gara nel riferire i fatti secondo i suoi ricordi non può portare a ritenere sottinteso il suo consenso, o peggio, a ritenerlo "comunque espresso. Soprattutto quando, come nella specie, lo svolgersi successivo dei fatti prova che l'arbitro non aveva in alcun modo considerato conclusa la procedura di sostituzione, se è vero, come è vero, che dopo aver controllato le condizioni del calciatore infortunato, egli ebbe ad avvicinarsi alla linea mediana e a chiedere al Dirigente accompagnatore dell'Atalanta quale fosse in realtà il calciatore uscente, solo allora autorizzando la sostituzione, e quindi l'ingresso in campo del sostituto e la successiva ripresa del gioco. Deve quindi ritenersi che l'iter previsto dalla norma regolamentare non fu completato se non con la definitiva sostituzione del calciatore Zanini con il Piacentini, e cioè con l'esplicito assenso dell'arbitro alla stessa, a nulla rilevando l'iniziale manifestazione di. volontà del responsabile dell'Atalanta, poi revocata e sostituita con altra nel corso del medesimo contesto. Ad abundantiam si rileva che la casistica arbitrale formatasi sotto l'impero di precedenti regole, sempre però attinenti alla sostituzione di un calciatore, considera definitiva la sostituzione di un calciatore partecipante al gioco con un calciatore di riserva a ripresa di gioco regolarmente effettuata (cfr. "Quesiti sulle Regole di Giuoco e sulle decisioni ufficiali a cura della Commissione Centro Studi e Documentazione dell'A.I.A. Settore Arbitrale, ediz. sett. 1983). Può apparire a questo punto scontata l'obiezione articolata sull'intervenuto mutamento di normativa. È però certo che lo spirito informatore è rimasto pur sempre lo stesso, dato che ancora oggi il cambio deve essere considerato irreversibile solo quando siano state eseguite le prescritte formalità propedeutiche alla ripresa del gioco. Nota è peraltro la consolidata giurisprudenza sportiva in tema di ribaltamento giudiziale del risultato conseguito sul campo, considerato come sanzione di carattere eccezionale, perché difforme dalla regola generale che privilegia il risultato sportivo. Ai fini della corretta applicazione di tale punizione occorre infatti che si verifichi "l'accadimento di un fatto decisivo ed influente, tale da aver pregiudicato in modo rilevante la regolarità della gara. Non pare che nel caso che occupa si sia verificato alcunché di decisivo ed influente, posto che la seppur contorta procedura seguita dal responsabile dell'Atalanta non si è tradotta, sul piano della sostanza, ma anche della forma in una sleale e insidiosa o fraudolenta manovra diretta ad alterare i valori in campo (la "correzione del nome del sostituto fu operata sotto gli occhi di tutti). Stima pertanto la C.A.F., in accoglimento del proposto appello, di dover ripristinare il risultato conseguito in campo dalla società Atalanta. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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