F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIEVO VERONA/REGGIANA DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIEVO VERONA/REGGIANA DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999) II 15.11.1998 si disputava a Reggio Emilia l'incontro tra la squadra locale e quella dall'A.C. Chievo Verona, valevole per il Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 1-1. . Dal rapporto dell'arbitro risultava che al 24° minuto del secondo tempo I'A.C. Chievo Verona aveva proceduto alla sostituzione del n. 23 Lanna Salvatore con il n. 21 Franceschini Daniele il cui nominativo, peraltro, non figurava nell'elenco dei tesserali partecipanti alla gara, debitamente sottoscritto dal Dirigente accompagnatore ufficiale e da questi consegnato all'arbitro, che lo aveva allegato al proprio rapporto. L'A.C. Reggiana non preannunciava reclamo sulla regolarità dello svolgimento della gara né successivamente inviava le motivazioni, tosi come consentito dell'art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S.. II Comunicato Ufficiale n. 175 della Lega Nazionale Professionisti pubblicato il 18 novembre 1998 riportava il risultato (1-1) dell'incontro corrispondente a quello acquisito sul campo e trascritto sul referto dell'arbitro. Con nota del 22 dicembre il Giudice Sportivo dava incarico all'Ufficio Indagini di svolgere gli accertamenti idonei a ricostruire la dinamica della sostituzione di cui si è detto sopra. Ricevuta la relazione, nelle cui conclusioni si evidenziava un errore commesso dal Dirigente accompagnatore ufficiale dall'A.C. Chievo Verona nella compilazione della distinta dei calciatori da impiegare, il Giudice Sportivo con decisione apparsa sul Com. Uff. n. 246 del 20 gennaio 1999 sanzionava detto dirigente, nonché la società per responsabilità oggettiva. Contro la delibera l'A.C. Reggiana avanzava reclamo alla Commissione Disciplinare, che nella riunione del 5 febbraio 1999 lo dichiarava inammissibile, sotto il profilo della mancanza di legittimazione della ricorrente ad impugnare un provvedimento che aveva adottato esclusivamente sanzioni disciplinari a carico di altra società e di un tesserato di questa., Avverso tale decisione l'A.C. Reggiana ha proposto appello a questa C.A.F. Si sostiene che, avendo il Giudice Sportivo instaurato d'ufficio ai sensi dall'art. 18 n. 2 lettera a) il procedimento volto ad accertare il regolare svolgimento della gara ed essendo emersa con certezza la partecipazione all'incontro di un calciatore avversario non inserito nell'elenco presentato all'arbitro, ne doveva discendere in rito l'ammissibilità del reclamo e nel merito la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 7 C.G.S. a carico del Chievo. L'appello è infondato. Come si è già detto, l'entrata in campo di un calciatore del Chievo che non figurava nell'elenco prescritto dall'art. 61 n. 1 N.O.I.F, risulta con chiarezza dagli atti ufficiali (è stata anche segnalata dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini che ne informò il quarto ufficiale di gara). Ne consegue che per denunciare il fatto, così palese, sotto il riflesso che poteva assumere in ordine alla regolarità di svolgimento della gara l'A.C. Reggiana avrebbe dovuto (o meglio potuto) seguire le modalità indicate dell'art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S.. Ciò non è stato fatto e quindi, trascorso invano il mezzo offerto dal regolamento, è venuto meno il diritto della società di dolersi dell'irregolarità commessa dall'avversaria. D'altro canto, il potere-dovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 18 n. 2 lettera a) si è consumato una volta che, con il Com. Uff. n. 175 del 18 novembre 1998 fu reso noto il risultato della gara con il punteggio di 1-1 conseguito sul campo; dopo intervenuta la c.d. "omologazione" residuava solo un potere di carattere disciplinare che il Giudice Sportivo ha esercitato infliggendo le sanzioni del caso con esclusione di provvedimenti modificativi del risultato della gara. L'esigenza primaria di salvaguardare la certezza del risultato ai fini della regola- rità del campionato non consente diversa interpretazione delle norme regolamentari. II gravame deve essere, pertanto, respinto, con la conseguente perdita della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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