F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NESTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NESTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 336 del 7 aprile 1999, avendo rilevato dal rapporto arbitrale che nel corso della gara del Campionato di Serie A Roma/Lazio, disputata I'11 aprile 1999, il calciatore Nesta Alessandro, espulso per intervento falloso su un avversario, aveva rivolto all'arbitro una volgare ingiuria. gli infliggeva la punizione sportiva della squalifica per tre giornate effettive di gara. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, alla quale aveva fatto ricorso la società S.S.Lazio, non ritenendo che la frase fosse "un'impropria imprecazione" come da questa sostenuto. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 350 del 16 aprile 1999, la S.S. Lazio ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale ed ha rinnovato la richiesta di riduzione della squalifica suddetta. Ha motivato che "le espressioni utilizzate dal Nesta sono state pronunciate a causa del particolare stato emotivo determinato dall'importanza della gara e non sono state connotate dalla volontà di voler offendere l'onorabilità dell'Arbitro, in quanto espressione di uno sfogo; inoltre il comportamento dell'incolpato avrebbe dovuto essere valutato con minore severità, anche tenendo conto dell'atteggiamento tenuto in seguito". Osserva questa Commissione che la frase pronunciata dal Nesta costituisce, invece, la manifestazione della volontà di offendere il decoro e l'onorabilità dell'arbitro e l'offensore non può essere giustificato per lo stato emotivo del momento. Oggetto della tutela è l'inviolabilità della personalità morale, e precisamente delI'onore e del decoro della persona, la quale ha diritto di non essere lesa, anche in presenza di un particolare atteggiamento psicologico dell'offensore. D'altra parte, è sempre indispensabile che il soggetto usi i propri freni inibitori per non pronunziare offese anche al solo scopo di "sfogo" (come assume la reclamante) al fine di non incorrere nell'animus iniurandi, sempre presente nelle espressioni offensive. Ritiene, tuttavia, la Commissione meritevole di considerazione il comportamento successivo del trasgressore, dal quale si possa dedurre il suo ravvedimento e la volontà di attenuare il danno morale cagionato all'offeso. II Nesta, pubblicamente a mezzo della stampa nazionale, ha riconosciuto che la sua espulsione era giusta e che l'arbitro non aveva alcun motivo per "infierire" contro di lui. Tali dichiarazioni sono apprezzabili al fine di concedere una riduzione della sanzione della squalifica, la quale può essere determinata in due giornate effettive di campionato ed un'ammenda di 10.000.000. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce a n. 2 giornate effettive di gara con ammenda di L.10.000.000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Nesta Alessandro. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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