F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DJIBRIL (Delibera deIla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DJIBRIL (Delibera deIla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999) All'esito della gara Torino/Roma, disputata il 24.10.1999 nell'ambito del Campionato di Serie A, l'Arbitro riferiva nel proprio rapporto di avere espulso al 49' del secondo tempo il calciatore Diawara Djibril per protesto nei confronti degli Ufficiali di gara. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. t 51 del 26 ottobre 1999, infliggeva all'atleta la squalifica per due giornate effettive di gara. La sanzione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 157 del 29 ottobre t 999). Avverso tale decisione ha proposto appello la società Torino Calcio, invocando la riduzione della squalifica ad una sola giornata. II gravame non può trovare accoglimento. Ed invero il Diawara, già diffidato (quarta sanzione), dopo che l'arbitro l'aveva ammonito, teneva una condotta irriguardosa verso lo stesso, indirizzandogli un ironico applauso. Legittimamente il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore una giornata di squalifica a seguito della quarta ammonizione, ed un'altra a seguito dell'espulsione. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino e ordina l'incameramento della relativa tassa.
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