F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S,S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S,S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per due giornate effettive di gara il calciatore Lombardi Stefano perché, nel corso della gara Treviso/Napoli del 24.10.1999. "al termine dalia partita, nel passare accanto ad un Assistente, gli rivolgeva frasi, anche volgarmente, irriguardose ed ingiuriose; infrazione rilevata dal medesimo Assistente . (Com. Uff. n. 152 del 26 ottobre 7999). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla S.S.C. Napoli, (Com. Uff. n. 157 del 29 ottobre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la S.S.C. Napoli, chiedendo la riduzione ad una giornata effettiva di gara della sanzione della squalifica inflitta al calciatore. L'appello è fondato. Nel referto dell'Assistente infatti, viene riportata una descrizione dei fatti che hanno prodotto l'irrogazione della sanzione in maniera tale da giustificare l'applicazione di una punizione sportiva, ma che non lascia presupporre nessun atto di violenza o comportamento intimidatorio. Sebbene il richiamo a precedenti decisioni è irrilevante poiché ogni fatti specie deve essere autonomamente valutata, presenta proprie caratteristiche e connotazioni, si osserva che la gravità del fallo non giustifica la sanzione irrogata anche tenuto presente il precedente comportamento dell'autore della scorrettezza. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S.C. Napoli, di Napoli, riducendo a n. 1 giornata effettiva di gara la sanziono della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Lombardi Stefano. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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