F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE INNOCENTI DUCCIO A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/BARI DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 26.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE INNOCENTI DUCCIO A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/BARI DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 26.11.1999) A seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ai sensi dall'art. 9 comma 3 ter C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, avvalendosi di riprese televisive, infliggeva al Calciatore Duccio Innocenti, tesserato per l'A.S. Bari, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, per avere colpito violentemente un avversario con una gomitata al volto, nel corso della gara Perugia/Bari del 6.11.1999. Affermava il primo giudice che nel caso in specie ricorrevano gli estremi della condotta di eccezionale gravità, non rilevata dagli Ufficiali di gara e posta in essere in un contesto del tutto avulso dall'azione di giunco. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 207 de126 novembre 1999, nel merito confermava la decisione del Giudice Sportivo, ma accoglieva parzialmente il gravame nella determinazione della pena, riducendo la squalifica da quattro a tre giornate di gara effettive. Avverso quest'ultima decisione propone ricorso l'A.S. Bari, ribadendo nei motivi che nel caso in specie difetterebbero le condizioni richieste per l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui all'att. 9 comma 3 ter C.G.S. e, in particolare, che il fallo commesso dall'Innocenti nei confronti del calciatore OI'rve, che lo aveva contrastato in modo non del tutto ortodosso, sarebbe avvenuto in uri azione di giunco ancora in corso o in fase di esaurimento e che non rivestiva gli estremi della condotta di eccezionale gravità. L'appello è infondato e va rigettato. La ratio della norma, introdotta dal Legislatore federale per arginare il frequente ripetersi di episodi di violenza che avvengono nel recinto di giunco al di fuori della diretta percezione degli Ufficiali di gara e documentati da immagini televisive che offrano sufficienti garanzie di obiettività, é quella di assicurare comunque la punizione dei colpevoli che altrimenti andrebbero esenti da ogni conseguenza per i fatti di eccezionale gravità posti in essere nei confronti di un avversario. Nel caso in specie, appaiono condivisibili le motivazioni della decisione impugnata, ricorrendo tutti i requisiti richiesti dell'art. 9 comma 3 ter del Codice di Giustizia Sportiva Non è contestato che l'episodio in esame non sia stato effettivamente rilevato dal Direttore di gara e dai suoi collaboratori e che sia stato documentato con chiarezza dalle riprese televisive. Quanto al requisito della lontananza dall'azione di giunco, come già affermato in precedenti decisioni del Giudice Sportivo e di questa stessa Commissione. esso non può essere valutato ricorrendo a criteri ermeneutici rigidamente spaziali, riferiti cioiè alla lontananza fisica dall'azione di giunco, ma deve essere valutato, per rispondere alla ratio della norma, anche in senso funzionale, verificando che, nel caso concreto, tra la condotta violenta e l'azione di giunco difetti quel rapporto di connessione causale che richiede l'attenzione degli Ufficiali di gara. Ciò posto, dalle riprese televisive emerge chiaramente che il calciatore del Bari ha colpito l'avversario, che lo contrastava su un pallone alto nell'area piccola, quando ormai il pallone stesso era in possesso del portiere del Perugia, che in uscita aveva anticipato entrambi. Ricorreva, pertanto, una situazione di effettivo distacco spaziale, sia pure di pochi metri, ma soprattutto funzionale tra la condotta violenta e lo sviluppo dell'azione di giunco, poiché, quando il pallone era ormai in possesso del portiere e l'azione praticamente conclusa, l'Innocenti alzava il gomito e colpiva al volto il calciatore avversario OIive. II gesto del calciatore del Bari riveste i connotati di eccezionale gravità richiesti per l'applicazione della norma di cui al citato art. 9/3 far, sia sotto il profilo delle intrinseche modalità di commissione, evidenziate dalle riprese televisive, sia sotto il profilo delle conseguenze derivatene L'Innocenti, infatti, ha colpito il calciatore del Perugia, Olive, con una violenta quanto improvvisa gomitata, che ha lasciato l'avversario senza alcuna possibile di difesa e in condizioni menomate tali da non permettergli I'ulteriore partecipazione alla gara. La sanzione inflitta in concreto, già ridotta dal giudice di secondo grado, appare adeguata alla gravità dell'infrazione e non appare suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. rigetta l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Bari di Bari e dispone l'incameramento della tassa versata.
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