F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZAGO ANTONIO CARLOS IN RELAZIOHE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 277 del 3.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZAGO ANTONIO CARLOS IN RELAZIOHE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 277 del 3.12.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricevuta dal Procuratore Federale la segnalazione di cui all'att. 9 n. 3 ter C.G.S. relativamente alla condotta del calciatore Zago Carlos Antonio nel corso dell'incontro Roma/Lazio del 21.11.1999 ed esaminata la documentazione filmata, deliberava di infliggere al predetto la squalifica per tre giornate effettive di gara (C.U. n. 204 del 24 novembre 1999). La decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (C.U. n. 217 del 3 dicembre 1999). Contro questa delibera l'A.S. Roma ha proposto appello chiedendo: - in via preliminare la declaratoria di non punibilità del fatto per la inutilizzabilità nella fattispecie della prova tornita dalle immagini televisive; - in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate. II gravame é privo di fondamento. L'art. 9 n. 3 ter C.G.S. prevede la utilizzabilità dei filmati televisivi come prova esclusiva per adottare provvedimenti sanzionatori limitatamente ai fatti di condotta violenta di eccezionale gravità non rilevati dagli Ufficiali di gara e posti in essere in zona del campo lontana dall'azione di giunco o a giunco fermo. ~ pacifico, in quanto non contestato dall'appellante, che al 34° del primo tempo, a giunco fermo, il calciatore Zago abbia sputato sul viso di un avversario che lo fronteggiava, colpendolo sulla bocca; e altresì pacifico che il fatto non sia stato rilevato da nessuno degli Ufficiali di gara. Orbene, dato per ammesso che lo sputo à qualificabile come atto di violenza, l'appellante contesta che si sia trattato di 'condotta violenta di eccezionale gravità", requisito richiesto dalla norma, come si ò detto, per consentire l'utilizzabilità del filmato quale prova esclusiva del fatto incriminato. Sul punto la Commissione Disciplinare ha fornito una motivazione logica ed esauriente, alla quale questo Collegio non può che fare riferimento posto che le argomentazioni dell'appellante sono testualmente ripetitive di quelle contenute nel ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo. Ritiene la C.A.F che non si debbano spendere altre parole per qualificare di "eccezionale gravità il lancio a brevissima distanza di uno sputo sul viso di un avversario nella zona della bocca: il gesto costituisce di per sA sintomatica espressione di inaudita violenza, accompagnata da assoluto disprezzo in danno del contendente. La crudezza del disgustoso episodio offerta dalla ripresa televisiva non può prestarsi ad artificiose minimizzazioni ed esige una adeguata risposta sul piano disciplinare perché non ne resti offuscata l'immagine di una competizione sportiva che deve pur sempre basarsi sulla cavalleria e sulla lealtà degli atleti. In conclusione, tanto il Giudice Sportivo quanto la Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione della norma regolamentare in presenza delle condizioni previste, sicché il loro giudizio va confermato. Circa la misura della sanzione l'appellante ne chiede la riduzione, insistendo sulla °provocazione della quale il calciatore Zago, secondo quanto può rilevarsi dalle immagini, sarebbe stato vittima per la condotta dell'avversario. Osserva il Collegio che la squalifica per tre giornate di gara. come ben risulta dalla motivazione della delibera del Giudice Sportivo, è stata determinata partendo dalla pena base di quattro giornate ed applicando la riduzione di una proprio in considerazione delle circostanze valutabili ai fini dell'attenuazione della gravità del gesto e quindi della pena da infliggere in concreto; ne consegue che una ulteriore diminuzione, richiesta sulla base degli stessi elementi già presi in esame dai primi giudici, non può essere consentita Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Roma di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa
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