F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 70.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/ROMA DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 3.12.t999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.
70.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/ROMA
DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 217 del 3.12.t999)
II rapporto arbitrale e gli atti di causa concernenti la gara Reggina CaIcio/Roma del 7.11.199
pongono in risalto intemperanze del pubblico che si sono concretate nel lancio di bottiglie di
plastica piene di acqua (al rientro dei giocatori nello spogliatoio, nell'intervallo), nel lancio di
bottiglie di plastica verso uno degli Assistenti dell'Arbitro colpito ad un polpaccio ed alla schiena,
nel lancio di una moneta che colpiva lo stesso Assistente, nel lancio di altre bottiglie d'acqua e di
schiumogeni' (con interruzione del giunco per circa venti secondi), in cori ingiuriosi.
La Commissione Disciplinare, constatata la precisione del referto concernente gli episodi
(nei rapporti dell'Arbitro e degli Assistenti) e valutata la gravità dei fatti, nonché la sussistenza della
recidiva specifica reiterata del campo della Reggina Calcio ha comminato I'ammenda di 70 milioni
(laddove il Giudice Sportivo aveva commisurato in cento milioni la medesima sanzione) ed ha
confermato la diffida già disposta in primo grado.
Questa Commissione d'Appello Federale, sulla base delle motivazioni addotte nel ricorso
della Reggina Calcio e di una ulteriore ponderazione degli atti ufficiali, ritiene di particolare rilievo
l'incidenza del fattivo comportamento della Società Reggina che, in coerenza col disposto dall'art. 6
ter ultimo comma C.G.S., ha effettivamente collaborato per la identificazione di uno dei
responsabili dei fatti violenti e lo ha perseguito in sede penale, con riserva di costituzione di parte
civile
Anche sulla base delle comparazioni utili, in base alle giurisprudenza di questa C.A.F., può
ritenersi congrua la riduzione dell'ammenda già decisa dalla Commissione Disciplinare e può essere
annullata la sanzione della diffida.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla
Reggina Calcio di Reggio Calabria, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva alla
società appellante la diffida, confermando la sanzione dell'ammenda di L. 70.000.000 irrogata dai
primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
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